Il furto, anche per fame, resta reato
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Argomento: Normative di interesse sanitario




 
Condannato un clochard che rubava del cibo in un supermercato. Non sempre ricorre la scriminante dello stato di necessità quando a questi bisogni provvedono gli istituti di assistenza. (Cass. 1286072019)



Un clochard colto a rubare alimenti (formaggio) in un supermercato era stato assolto dal reato piu’ grave di furto aggravato e condannato, con molte attenuanti, per il reato di furto semplice.
Condannato in primo grado a una pena piu’ severa, veniva ancora condannato, seppure “alleggerito”,  in sede di Corte d’ Appello.

L’ imputato ricorreva in Cassazione lamentando essenzialmente il mancato riconoscimento dello “stato di necessita’” che ricorrerebbe quando un soggetto in grave stato di indigenza per l'imprescindibile esigenza di alimentarsi, senza fissa dimora e occupazione, tenti di occultare e sottrarre da un supermercato piccole quantità di generi alimentari di esiguo valore.

La Cassazione pero’ rigettava il ricorso dell'imputata dicendo che: "la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015 (dep. 29/01/2016) (...); Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008). In effetti, si è ritenuto che lo stato di bisogno dell'imputato non possa integrare di per sé la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e che non possa essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, perché la possibilità di ricorrere all'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona. "

D’ accordo o no, e’ cosi’

Daniele Zamperini







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