I Gavettoni: da scherzo a reato perseguibile
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Argomento: Normative di interesse sanitario


I gavettoni sono reato; il danno va risarcito anche se non c'e' dolo (Cassazione sent. n.12401/2009 )

Si puo' immaginare lo spavento dell' automobilista che si era visto andare in frantumi il parabrezza.
Ma questa volta non si trattava del solito sasso lanciato da un cavalcavia, bensi' di un palloncino pieno d' acqua.
Gli autori dello sfortunato gavettone erano stati poi identificati: si trattava di quattro giovani che, denunciati per danneggiamento, erano stati assolti in primo grado ma condannati in appello ad una pena di sei mesi di carcere con l'aggiunta del risarcimento del danno.
I ragazzi si erano quindi rivolti alla Cassazione che, con sentenza n.12401/2009 ha in parte sconfessato (in senso favorevole ai giovani) la pena della reclusione inflitta dalla Corte d' Appello, soprattutto perche' in assenza di aggravanti si deve applicare la pena "maggiormente favorevole", e dunque la sola pena pecuniaria.
La Corte ha chiarito che il lancio dei gavettoni costituisce comunque reato e si rischia pertanto una condanna ed una pena pecuniaria per danneggiamento, in quanto il dolo sussiste anche se nell'intenzione di chi lancia palloncini d'acqua non c'è la volontà di causare danni.
"Sussiste—dice  la Corte—l'elemento intenzionale del reato di danneggiamento, nella forma del dolo eventuale, nell'ipotesi in cui gli agenti, mediante il lancio di palloncini pieni d'acqua, provochino la rottura di un oggetto in transito nel raggio d'azione del lancio, configurandosi tale forma di dolo anche quando l'agente si sia rappresentato come probabile o possibile anche un evento diverso da quello voluto e, cio', nonostante abbia agito ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi".
Poiche' la pena prevista dall'art. 635 c.p. si prescrive in cinque anni, i ragazzi si sono salvati anche dalla multa, ma non dal risarcimento dei danni al malcapitato automobilista.

Pina Onotri






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