Semplificazione della prescrizione di alcuni farmaci stupefacenti
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


 E' entrata in vigore,  a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20/06/2009, l'ordinanza del 16 giugno del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che semplifica la prescrizione di alcune specialità medicinali a base di farmaci oppioidi che adesso poranno essere prescritte con ricetta rinnovabile senza dover usare lo speciale ricettario in triplice copia.

Questa ordinanza e' valida per un anno, ed e' limitata alle formulazioni per via non parenterale (orale, transdermica ecc.) comprese nell' allegato IIIbis del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni).
 
Ecco alcuni stralci del testo dell'Ordinanza pubblicato nella GU.
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Considerato che il Testo Unico classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle (delle quali la tabella I riporta le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, e la tabella II individua le sostanze che hanno attività farmacologica e, pertanto, sono usate in terapia come medicinali) e che la tabella II è suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;
 Considerato che nell’allegato III-bis al Testo Unico sono elencati alcuni medicinali utilizzati nella terapia del dolore per i quali, a seguito dell’entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001, sono previste alcune semplificazioni prescrittive;
 Considerato che una delle cause che rendono difficile l’accesso alla terapia del dolore risulta essere la necessità, prevista dal Testo Unico, dell’utilizzo di un ricettario speciale per la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore;
 Considerato che una ricollocazione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis del Testo Unico, dalla tabella II sezione A, alla Tabella II sezione D, comporterebbe la possibilità di utilizzo della ricetta ordinaria, da rinnovarsi di volta in volta;
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 Art. 1
1.  ... i composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis del Testo Unico, con esclusione dei composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale, sono temporaneamente iscritti nella sezione D della tabella II allegata al citato Testo Unico, limitatamente alle composizioni seguenti:
 
a. composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

b. composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
c. composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;
d. composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

Pina Onotri





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