Lo smarrimento della cartella clinica va certificato all' interessato
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




Se un cittadino chiede all'Asl la propria cartella clinica senza ottenerla perché smarrita, tale circostanza va certificata dalla ASL, che deve indicare le ricerche effettuate e le ragioni per le quali non sia stata reperita (Tar Campania 899/2023)


I fatti:
Un ex paziente si rivolge all'Asl presso cui era stato ricoverato a seguito di un sinistro chiedendo l'accesso alla sua cartella clinica per poter richiedere alla Compagnia Assicurativa il risarcimento dei danni subiti.  
La ASL non soddisfa la richiesta e presenta alle Autorita’ denuncia di smarrimento della cartella stessa.
Il cittadino si rivolge al Tar per ottenere tutela dei sui diritti.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso con una articolata disposizione.
Ribadisce in primo luogo il fatto che l'Asl aveva informato di aver denunciato alle autorità lo smarrimento della cartella clinica.
Tale comunicazione, tuttavia, non è sufficiente per considerare adempiuti gli obblighi che conseguono a una richiesta di accesso ai documenti della PA da parte dell’ avente diritto.
Il diritto di accesso può infatti essere esercitato fino al momento in cui la PA ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali il cittadino chiede di accedere, e qualora i documenti richiesti (che la PA dovrebbe conservare negli archivi) non risultassero esistenti, la stessa non puo’ semplicemente ignorare la richiesta, ma e’ tenuta a certificare la circostanza.

Solo con la certificazione dell'inesistenza dei documenti si consente al cittadino "di determinarsi in base a un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo".

In altre parole solo cosi' il cittadino avra' una documentazione ufficiale che gli consenta di difendere i propri interessi.

Non e’ neppure sufficiente la sola certificazione dell’ inesistenza del documento, ma la PA a cui viene fatta richiesta di accesso deve indicare inoltre le ragioni concrete della impossibilità di esibire i documenti richiesti. 
Non basta cioe’ affermare che sono inesistenti, è necessario descrivere quali ricerche sono state effettuate e indicare le ragioni per le quali i documenti non sono stati reperiti.

Daniele Zamperini







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