Le anestesie non sono patrimonio esclusivo degli anestesisti
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Gli interventi che necessitano di anestesie locali o loco-regionali rientrano nelle mansioni del medico anche se non specializzato in anestesiologia

I progressi delle tecniche mediche e anestesiologiche sono stati presi in considerazione dalla Corte di Cassazione (sent. 11004/2009) che ha assolto un chirurgo plastico che effettuava interventi attinenti la sua specializzazione praticando anestesie loco-regionali senza assistenza di un anestesista.
Il medico era stato denunciato, e il suo ambulatorio sequestrato, in base ad una supposta violazione dell’ art. 348 C.P.
Benche’ il Procuratore Generale del trib. di Asti avesse chiesto l’ annullamento del procedimento, riscontrando che il medico aveva agito nell’ ambito delle sue competenze, ne era seguito un ricorso in Cassazione, che ha dato ragione al medico.
 
La Corte sottolinea la distinzione tra interventi maggiori (che richiedono anestesia generale, e che devono soggiacere alla normativa 653/1954) da quelli “minori”, effettuabili anche in ambulatori privati con sedazione locale o sedoanalgesia.
Questi ultimi non rientrano nella legge suddetta, ma eventualmente possono soggiacere a normative di secondo livello, quali i contratti di categoria, leggi regionali ecc.
In mancanza, tali forme di anestesia “minore” rientrano nelle competenze di “tutti i laureati in medicina e chirurgia, pur se non specialisti in Anestesia e rianimazione e, a maggior ragione, quindi, a tutti gli specialisti in area chirurgica”.
 
daniele Zamperini - Pina Onotri





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