Lecito rifiutare il ricovero se non c'e' urgenza
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Cassazione: va assolto il medico che rifiuta il ricovero in condizione di non urgenza. Rientra nella sua discrezionalita'
(Sent. N. 46152/2009)



I fatti: il medico curante di una donna sofferente per coliche biliari, aveva contattato il rirugo di un ospedale chiedendone il ricovero.
Il chirurgo invece aveva rifiutato di ricoverarla per mancanza di requisiti di urgenza, esprimendosi anxzi in modo piuttosto pesante e volgare verso il collega, che doveva (secondo lui) smetterla di sovraccaricarli con richieste di poco conto.
Il chirurgo era stato denunciato per omissione d’ atti d’ ufficio, ed era stato condannato dai giudici di merito  a quattro mesi di reclusione. La condanna era poi stata confermata in appello.
La Cassazione pero’ e’ stata di diverso avviso e con la sentenza n.46152/2009 ha annullato la condanna ed assolto il medico, in base al principio che e’ legittimo rifiutare il ricovero di un paziente se l'allarme non è giustificato.
La responsabilita’ penale, ha sostenuto la Corte, uò esservi soltanto nell'ipotesi in cui "l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona".
Il fatto delittuoso, quindi, non sussiste perché ''non rientra fra l'omissione di atti d'ufficio un diniego di ricovero ospedaliero caratterizzato per le modalita' inurbane e volgari con cui il medico si e' espresso e non per l'antigiuridicita' richiesta dalla norma che punisce il rifiuto indebito di un atto dell'ufficio che va compiuto senza ritardo''.
In altre parole, la villania non puo’ costituire elemento di colpa professionale, sono gli atti quelli che contano.
 
Commento: la valutazione della necessita’ di ricovero, quindi, ricade sotto la discrezionalita’ e responsabilita’ del medico addetto al servizio di accettazione.  Se questi non ravvisa la necessita’ di ricovero (senza che ci siano nel caso elementi per affermare un errore di valutazione) non commette omissione d’ ufficio, in quanto non si tratta di rifiuto indebito.
Diversi gli atteggiamenti della Cassazione nei riguardi di altre categorie, come nel caso di omissione della visita domiciliare da parte del medico di Guardia medica (ora Continuita’ Assistenziale) o da parte dei medici di reperibilita’ ospedaliera. Piu’ volte tali rifiuti sono stati sanzionati come omissione d’ ufficio, anche quando la richiesta di visita e’ apparsa (anche alle verifiche successive) del tutto immotivata. 
A noi, profani delle misteriose sottigliezze legali, non e’ dato comprendere la distinzione tra i diversi casi, ne’ quale possa essere il comportamento corretto da parte del medico. Occorrera’ forse una seconda laurea in materie legali.
 
Daniele Zamperini—Giuseppina Onotri
 





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