Anche gli obiettori di coscienza nei Consultori familiari
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Illegittima la procedura che esclude gli obiettori di coscienza dai concorsi per personale addetto ai Consultori Familiari (TAR di Bari Sentenza 14/09/2010, n. 3477)

Allorche’ si proceda ad assunzioni per il potenziamento degli organici, è illegittima la clausola c.d. "espulsiva" di dotare i Consultori esclusivamente di personale che non abbia prestato obiezione di coscienza.
 La sentenza discende da una procedura selettiva promossa dalla Regione Puglia per il potenziamento della dotazione organica dei Consultori familiari che escludeva dalla partecipazione i medici che hanno prestato obiezione di coscienza ai sensi dell’art. 9, legge n. 194/1978, escludendo cosi’ dalla selezione alcuni ginecologi “obiettori”.
 
Il TAR ha così precisato che, all’interno dei Consultori familiari, non si pratica materialmente l’interruzione volontaria della gravidanza; nei Consultori, in realtà, si esplica solo attività di assistenza psicologica, di informazione e consulenza della gestante, oppure vengono svolte funzioni di ginecologo come accertamenti e visite mediche che pero’ esulano dall’iter abortivo, e per le quali non opera l’esonero dell’ obiezione di coscienza ex art. 9.
Si tratta quindi di attività e funzioni che qualsiasi medico, indipendentemente dalla sua condizione di obiettore o meno, è in grado di svolgere senza che possa invocare l’esonero di cui alla disposizione citata. Infatti, viene ribadito, l’esonero di cui all’art. 9 della legge n. 194/1978 riguarda esclusivamente le procedure e le attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, non già l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.
 
Quindi la clausola che escludeva tali obiettori si poneva in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza nonche’ con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. con i principi di libertà religiosa e di coscienza ex art. 19 Cost., con l’art. 4 Cost. relativo al diritto al lavoro realizzando un’inammissibile disparità di trattamento.
 
Pertanto una procedura che escluda a priori i medici obiettori dal servizio nei Consultori appare discriminatoria e irrazionale poiché non giustificata da alcuna plausibile ragione oggettiva.

Daniele Zamperini







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