Confermato: il parcheggio selvaggio e' violenza privata
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione ha ribadito quanto gia’ affermato in precedenti sentenze: bloccare con la propria autovettura la vettura di un altro impedendone l’ uscita o la circolazione, puo’ integrare il reato di violenza privata e comportare quindi una condanna penale (Cass. V Penale n. 7592/2011).

Daniele Zamperini



 I fatti:
il proprietario di un’ autovettura era stato condannato a trenta giorni di reclusione per violenza privata in base all’ art. 610 c.p. per aver intenzionalmente parcheggiato la sua auto in modo da impedire l'uscita di un altro condomino omettendo, nonostante le sollecitazioni, a rimuovere l'automezzo e costringendo l’ altro a non potersi allontanare.

L’ uomo, dopo la condanna da parte dei giudici di merito, aveva avanzato ricorso per Cassazione sostenendo, oltre all'intervenuta prescrizione, che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la circostanza dell'intenzionalità della sua condotta, dovuta invece allo smarrimento delle chiavi.

La Cassazione invece respingeva il ricorso, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione,  stabilendo che, in casi del genere, non rileva la circostanza che l'agente avesse smarrito le chiavi, non avendo questo fornito personalmente informazioni in merito allo smarrimento. Ha poi confermato la responsabilita’ civile del colpevole, confermando il risarcimento del danno in favore della persona offesa.

Secondo la pronuncia della Corte, quindi, senza l'intervenuta prescrizione del reato, l’ automobilista prepotente avrebbe rischiato una condanna definitiva per violenza privata.

 
Commento:

Puo’ sembrare strano, ma non e’ la prima volta che la Cassazione si esprime in questi termini, per cui il principio potrebbe ritenersi ormai confermato.


http://www.pillole.org/public/aspnuke/pdf.asp?print=news&pID=2280 )
una precedente analoga sentenza risalente addirittura al 2005 in cui la Corte di Cassazione (I sez. Penale, sentenza n. 24614 del 4 luglio 2005) condannava per violenza privata (art. 610 C.P.) un automobilista che aveva bloccato, parcheggiando in doppia fila, una vettura impedendone l’ uscita, annullando, in questo caso, l’ assoluzione da parte dei giudici di merito.

 
In quel caso la corte stabili’ che “...il reato di cui all'art. 610 c.p. resta integrato ogni volta che la condotta dell'agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia.”

L’ automobilista “prepotente” non solo aveva parcheggiato in doppia fila bloccando l’ altra autovettura, ma aveva anche opposto un rifiuto al conducente di quest’ ultima che lo aveva invitato a spostarla per potersi allontanare, e aveva quindi imposto un comportamento non liberamente voluto.

Ripetiamo le considerazioni di allora: Cosa potrebbe accadere se l’ automobilista bloccato fosse un medico in servizio, e se il blocco dell’ autovettura ne impedisse il regolare svolgimento o impedisse di portare soccorso ad un malato?

E’ chiaramente ipotizzabile che si possa integrare, almeno in certi casi il reato piu’ grave di “interruzione di pubblico servizio”.

L’ incauto prepotente potrebbe correre seri rischi dal punto di vista penale,  essendosi ormai consolidato un chiaro indirizzo di condanna verso tali comportamenti.







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