Le Poste devono risarcire i danni dovuti a ritardi di consegna
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Argomento: Varie utilità per il medico


La questione dei ritardi postali e’ arrivata addirittura alla Corte Costituzionale, in quanto una norma precedente liberava l' ente da responsabilita' da danni conseguenti il disservizio.
Daniele Zamperini

Il caso preso in esame dalla Corte Costituzionale riguarda una società che aveva subito un danno per il ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere, ed aveva percio’ convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere un risarcimento. Il danno era cospicuo in quanto con quel plico era stata spedita la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara di appalto; a causa di un disguido postale la documentazione era giunta in ritardo e la societa’ era stata esclusa.

Come risarcimento, le Poste si erano limitate a riconoscere solo il rimborso delle spese sostenute, in base all’articolo 6 del dpr n. 156/73 che dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.

La Consulta, investita della faccenda dal Tribunale di Napoli,  ha fatto notare che la norma impugnata "determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi 'la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione' (sentenza n. 463 del 1997). Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere".

La Corte Costituzionale quindi, con sentenza n.46/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione (articolo 6 del dpr n. 156/73) nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.







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