Il computer personale, anche aziendale, e' inviolabile
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Il datore di lavoro non puo’ accedere ai dati personali del lavoratore contenuti nel computer aziendale
 Va bilanciato il diritto di riservatezza del lavoratore con quello dell’ azienda di tutelarsi verso comportamenti scorretti.
Daniele Zamperini

Il Garante Privacy, nella sua newsletter n. 346 del primo marzo 2011 ha stabilito che il datore di lavoro non puo’ accedere ai dati personali del lavoratore, pur non attinenti alla prestazione lavorativa,  contenuti nel computer aziendale.
 L’ azienda tuttavia ha diritto di conservare il materiale elettronico del dipendente onde servirsene in caso di contenzioso penale.
 
La pronuncia e’ nata in seguito al ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile aziendale, restituito alla ditta dopo il licenziamento.
L’ azienda rifiutava la cancellazione, affermando che in tale materiale potevano essere presenti prove di comportamenti sleali verso l’ azienda da parte del dipendente.
Il Garante non ha accolto la richiesta di cancellazione dei dati, ha pero’ inibito all’ azienda l' accesso alle cartelle private in quanto sarebbero stati violati i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy.

L'Authority ha pero’ precisato anche che era necessario un bilanciamento del diritto alla riservatezza dei lavoratori con il diritto delle imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali, per cui ha riconosciuto il diritto dell' azienda di conservare i file del dipendente per poterli eventualmente presentare come prova nel contenzioso penale.





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