Tacere in buona fede i precedenti morbosi non annulla la polizza
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Perche' la polizza venga invalidata occorre il dolo o la colpa grave, che non si concretizzano se all' atto della stipula il paziente non aveva coscienza della gravita' della malattia.
Daniele Zamperini

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha stabilito che il comportamento dell'assicurato che tace sui sintomi non può ritenersi né doloso né gravemente colposo, almeno in certe circostanze, per cui la Compagnia puo' essere ugualmente obbligata ad indennizzare i familiari della vittima.

 
Dice la Corte:  "ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità di questi ultimi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato l'esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata soltanto con specifico esame secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta".





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