Se l' autovelox non e' segnalato, la multa col telelaser e' nulla
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


La segnalazione preventiva delle apparecchiature finalizzate al rilievo della velocita' ha scopo essenzialmente dissuasivo. Nulle le multe effettuate in carenza della segnalazione (Cass. II Civ. n.  13727/2011)
Daniele Zamperini



La Cassazione, nella sentenza sopracitata, ha stabilito che è nulla la multa effettuata con telelaser senza il cartello di segnalazione.
Infatti l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità era  stato previsto, in un primo momento ('art. 4D.L. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002), per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia.
In seguito, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 (conv. nella 1. n. 160 del 2007), e' stato esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
Questa dizione ricomprende dunque anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia.





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