Auto in fiamme nel cortile condominiale: l’ Assicurazione ne risponde
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Argomento: Normative di interesse sanitario


L’assicurazione risponde anche dei danni provocati dalla “circolazione” dell’auto in fiamme anche se parcheggiata nel cortile condominiale in quanto la sosta fa parte comunque della normale circolazione di un veicolo. (Cass. n. 2092/2012)

I Fatti:
Una Mercedes parcheggiata nel cortile condominiale si era incendiata causando gravi danni ad un esercizio commerciale; dopo un lungo iter giudiziario (l’ incendio e’ avvenuto nel 2001!) veniva interessata la Cassazione, sostenendo i danneggiati, in sostanza, che la vettura in sosta andasse considerata a tutti gli effetti come vettura “in circolazione”
 
La Cassazione accoglieva il ricorso, facendo anche riferimento ad una precedente sentenza  (v. Cass., 5/8/2004, n. 14998) in quanto la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra ai sensi di legge, la fattispecie di "circolazione del veicolo", con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio.
 
“Si è in particolare precisato che l'art. 2054 c.c., u.c., non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione - fatta di movimento e di sosta - per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato, sicchè anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo è prevista dall'art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione - ivi compresa la sosta - sulle pubbliche vie o aree equiparate, costituendo oggetto dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (attualmente D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (v. Cass., 11/2/2010, n. 3108).”
A parte i “casi fortuiti” (quali ad esempio l’ incendio doloso da parte di terzi, imprevedibile ed inevitabile), essendo stata individuata la causa dell'incendio del veicolo “ in un difetto intrinseco del mezzo, in particolare in un corto circuito dell'impianto elettrico", la Corte annullava la sentenza di merito che invece negava l’ operativita’ della copertura assicurativa obbligatoria.





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