Liberalizzata la pubblicita' sanitaria, anche con volantini
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


E’ lecito per il sanitario, e non e’ deontolicamente sanzionabile, pubblicizzare le proprie attivita’ e le proprie tariffe, anche con volantini pubblicitari
Corte di Cassazione Civile n. 11816/2012, sez. VI del 12/7/2012 
Daniele Zamperini



I fatti:
un medico bresciano venne sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell'Ordine dei Medici, per violazione degli artt. 55 e 56 del Codice Deontologico a causa della diffusione di un volantino ove erano pubblicizzate le prestazioni offerte dalla struttura ambulatoriale di cui era direttore sanitario.

La Commissione disciplinare gli irrogò la sanzione della sospensione di un mese dall'esercizio della professione, ritenendo che la diffusione di volantini pubblicitari fosse deontologicamente scorretta, in quanto lesiva del decoro e della dignità professionale e ispirata a realtà di esclusiva natura commerciale, nonche’ che il messaggio diffuso fosse falso, nella parte in cui postulava l'esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata (il medico pubblicizzava le proprie tariffe affermando genericamente che erano ridotte di 2/3 rispetto alle tariffe minime pregresse).

La condanna veniva confermata dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (organo superiore in materia deontologica).
La Commissione sottolineava in particolare come l’ affermazione del volantino per cui i prezzi praticati dalla struttura risultavano ridotti di 2/3 rispetto alle tariffe minime ormai abrogate era indice di un'inemendabile mancanza di trasparenza del messaggio pubblicitario; il richiamo a quei minimi, in un contesto normativo in cui essi erano stati abrogati, era biasimevole e che una riduzione generalizzata delle tariffe, non riferita alle singole prestazioni, si poneva in contrasto con il principio di correttezza.

 
Il medico si rivolgeva alla Cassazione sottolineando che:

1)      le disposizioni comunitarie risultano ispirate alla massima liberalizzazione possibile delle prestazioni di servizi (ivi comprese quelle di tipo professionale) per cui in tale contesto, l'anacronistica disciplina dettata dalla L. n. 175 del 1992 deve ritenersi inapplicabile: Sia l'Ordine dei Medici, sia la Commissione – sostenne il medico - avrebbero apoditticamente affermato che le informazioni contenute nel volantino contrastavano con i doveri  di correttezza e trasparenza, senza specificare in che modo esse potessero ledere tali aspetti: la Commissione si sarebbe limitata a ribadire la legittimità del proprio potere di controllo, senza chiarire le ragioni per le quali la condotta fosse deontologicamente scorretta, così di fatto perseguendo in maniera surrettizia il fine di vietare la pubblicità professionale.

2)      Il D.L. n. 223 del 200, art. 2 e la relativa L. di Conversione 4 agosto 2006, n. 248, ha sancito l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.

 
La Cassazione accoglieva il ricorso del medico e criticava duramente le Commissioni giudicatrici.

 
“Le argomentazioni addotte dalla Commissione a sostegno della scelta decisoria adottata sono speciose e tautologiche. L'assunto dell'ambiguità e, in definitiva, del carattere ingannevole del riferimento a una tariffa ormai abrogata è all'evidenza viziato da un'insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte dell'esercente la professione sanitaria”.
“In tale contesto, la riaffermazione dei poteri di verifica degli Ordini professionali, malgrado l'indiscutibile eliminazione del divieto di svolgere pubblicità sui servizi offerti, sui prezzi e sui costi complessivi delle prestazioni professionali (L. n. 248 del 2006, art. 2), è del tutto inidonea a giustificare la decisione. Quei poteri - la cui sopravvivenza è fuori discussione - sono funzionali alla verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio. Ma si è già visto che le ragioni addotte dalla Commissione a sostegno della negativa valutazione formulata al riguardo sono giuridicamente scorrette e logicamente inappaganti".
 
Per questo motivo la Cassazione annullava la condamma con rinvio alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in diversa composizione, per una decisione basata sui principi esposti.







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