Sulla Mediazione Giudiziaria non piu’ Obbligatoria
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Argomento: Pensieri e opinioni professionali


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 pubblicata il 6 dicembre 2012 (G.U. 12/12/2012) ha accolto la questione di legittimita’ costituzionale sollevata dal TAR Lazio con l’ ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011 riguardo al d.legisl. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui era previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
La sentenza fara’ molto discutere, e gia’ si alzano barricate tra i due opposti fronti dei favorevoli e degli oppositori, soprattutto sulla reale portata della sentenza e sul futuro dell’ istituto della mediazione.

La sentenza e’ molto lunga e articolata, scaricabile aprendo l' articolo.
Daniele Zamperini



Da una prima lettura sembra emergere che la Corte abbia bocciato (e in modo abbastanza pesante) non l’ istituto in se’ ma la sua obbligatorieta’.
La sentenza, preannunciata con uno scarno comunicato stampa, aveva lasciato finora irrisolti molti dubbi in quanto sembrava di leggere che la bocciatura poggiasse unicamente su un problema formale: l’ eccesso di delega del Governo rispetto a quanto era stato invece delegato dal Parlamento, che nella delega non aveva mai sostenuta la creazione di un organismo obbligatorio.

I punti importanti sembrano essere essenzialmente due:

-         L’ eccesso di delega, come gia’ accennato

-         I riferimenti alle norme europee che pur favorevoli all’ istituto, non esprimono alcuna opzione (ne’ esplicita ne’ implicita) per la sua obbligatorieta’

Riporto alcuni stralci della sentenza:

Sull’ eccesso di delega:
 “Sul punto [dell’ obbligatorieta’ ndr]  l’art. 60 della legge n. 69 del 2009, che per altri aspetti dell’istituto si rivela abbastanza dettagliato, risulta del tutto silente
Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010“.

Sul punto delle norme europee:
dai richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione. Fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, il diritto dell’Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell’art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma non impone e nemmeno consiglia l’adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della direttiva citata“.
Pertanto, – afferma la Consulta – la disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie. Ne deriva che l’opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina“.

in conclusione:
 “In definitiva…  deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La declaratoria deve essere estesa all’intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi“.

Cosa comportera' questa bocciatura, per i medici?
- Molti sanitari, come molti avvocati, hanno investito tempo e danaro per ottenere la qualifica di mediatore. Ovviamente la facoltativita' dell' istituto potra' rendere piu' difficile la redditivita' dell' operazione.

- I medici operanti nella sanita' temevano molto, in realta', l' istituto obbligatorio, in quanto si sentivano costretti a "mediare" anche in situazioni in cui si sentivano perfettamente innocenti; il fatto poi che il ruolo delle Assicurazioni restasse ancora indefinito contribuiva ad aumentare i timori di un incremento del contenzioso, sia pure confinato al di fuori delle aule giudiziarie.

- L' onere economico della procedura (che per cifre elevate quali quelle spesso richieste in ambito di responsanilita' medica non e' affatto indifferente e puo' assommare a migliaia di euro), colpisce entrambi gli interessati, e provoca spese ingenti e non recuperabili anche a chi, ipoteticamente, risultasse poi totalmente "innocente".

In complesso, una mediazione volontaria e non obbligatoria e' molto piu' rispondente al senso di giustizia degli interessati, anche se, a quanto mi risulta, ci siano gia' stati dei tentativi per ripristinare l' obbligo di mediazione attraverso altre vie. La sentenza della CC, pero' mi sembra che lanci un chiaro messaggio in senso contrario.
Daniele Zamperini






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