Criteri piu’ ampi per l'indennità di accompagnamento
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Argomento: Archivio storico


La giurisprudenza ha progressivamente definito e precisato i concetti basilari che consentono il riconoscimento del diritto all' indennita' di accompagnamento. Vengono cosi' superati numerosi ostacoli di tipo interpretativo presentati da numerose Commissioni.
Daniele Zamperini - 2003



I malati psichici
L'indennità di accompagnamento spetta anche al malato psichico che sia in grado di camminare, mangiare e lavarsi da solo, se non ha la capacità di organizzarsi autonomamente per la sopravvivenza.
 
Importanti puntualizzazioni circa i requisiti necessari per l' ottenimento dell' indennita' di accompagnamento sono state fornite dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 667 del 22 Maggio 2002.
 
I fatti: il signor G.F. richiedeva diritto all’indennità di accompagnamento in quanto affetto da deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari cerebrali.
Il Pretore di Reggio Emilia non concedeva tale indennità, ma in Appello il Tribunale di Bologna, riformando la sentenza, riconosceva invece tale diritto.
La Consulenza d’Ufficio effettuata per l' occasione rilevava che il signor G., pur essendo in grado di deambulare e di mangiare e di lavarsi da solo, non era però in grado di organizzarsi autonomamente per una sopravvivenza proficua e non a rischio.
 
Contro tale dizione, ritenuta non rispondente ai dettati della legge, si era appellato il Ministero.
 
Infatti il Ministero sosteneva che l’attività di accompagnamento, che si esplica precipuamente sul piano materiale dell’apporto di energie psicofisiche verso chi si trovi in situazioni di incapacità non può essere confusa con l’attività di assistenza nei confronti di persone incapaci.
Siccome il paziente era in grado di compiere gli atti elementari come muoversi, vestirsi, lavarsi, avrebbe avuto necessità solo di un’attività di vigilanza e sostegno sul piano psichico ma non un vero e proprio accompagnamento.
 
La Corte respingeva il ricorso in quanto “ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione di - incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita - comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell’ambito domestico e fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che hanno bisogno di assistenza continua, cui all’art.1 della legge n°18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana”.
 
La sentenza può finalmente eliminare molti equivoci interpretativi: la Suprema Corte, infatti, indica uno standard chiaro: “sopravvivenza dignitosa senza l’aiuto costante del prossimo”.
Poco importa la distinzione se il paziente sia capace di deambulare solo all’interno delle mura domestiche o al di fuori di queste.
La valutazione del caso ha superato le ipotesi restrittive, usate da molte commissioni, secondo cui la capacità di deambulare va valutata avvalendosi del solo criterio della motricità; vengono invece condivise le teorie meno restrittive secondo le quali la capacità deambulatoria non viene intesa solo nella pura e semplice funzione motoria ma come confunzione complessa finalizzata al raggiungimento di uno scopo.
Anche la "capacità di compiere gli atti del vivere quotidiano" viene interpretata in modo estensivo: in essa non viene compreso soltanto il mantenimento delle funzioni vegetative o fisiologiche ma anche si fa riferimento alla capacità di mantenere ed espletare le funzioni tipiche della vita sociale e di relazione.
Un ultimo aspetto interessante concerne la differenza tra l’accompagnatore e l’assistente nei confronti delle persone inabili. L’ attivita' di accompagnatore  si concretizza in un intervento di supporto materiale, secondo quanto sostenuto dal Ministero, ed è un’attività destinata all’invalido civile che si trovi in una situazione di incapacità fisica a causa di un deficit deambulatorio fisico. Diversa è la figura dell’assistente. Egli e' colui che “assiste” ovvero sta appresso a un soggetto per aiutarlo, curarlo, soccorrerlo.
Il destinatario di questo aiuto non è tanto colui che sia affetto da turbe rilevanti della motilità ma piuttosto colui che, a causa della compromissione dell’efficienza fisica o psichica, non sia più in grado di prendersi cura da se' stesso e quindi di mantenere uno standard di vita accettabile senza l’aiuto costante del prossimo.
In definitiva, mentre l’accompagnatore svolge la sua attività con un generico supporto fisico, senza specifiche competenze, ben diversi sono i requisiti indispensabili per l' assistente, che deve fornire l’assistenza quotidiana con un ruolo quindi assai piu' complesso.
Tale distinzione non è pero’ ben specificata in termini di legge o di giurisprudenza per cui è possibile che su tale argomento si discuta ancora.
 
I malati di Alzheimer: una norma di legge ad hoc
E’ opportuno sottolineare come il terzo comma dell’art. 94 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) stabilisca che “per l’accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette da morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM - IV dai medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o dalle Unità di Valutazione Alzheimer”.
Questa norma accoglieva il dettato di precedenti sentenze della Corte di Cassazione (come la 667 del 22/01/2002, la 3299 del 7 Marzo 2001, la 4389 del 27 Marzo 2001).
 
I malati "pericolosi".
E’ da osservare anche come precedenti sentenze (21/04/1993 n°4664) avessero sottolineato un ulteriore aspetto: l’indennità di accompagnamento … “spetta anche ad un soggetto affetto da malattia psichica ove alla totale inabilità al lavoro (per effetto della malattia) si aggiunga l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o il bisogno di assistenza continua per l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, tale incapacità è riferibile anche alla mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per se e per gli altri, sempre che, per altro, tale situazione non abbia carattere solo eventuale non essendo riconducibile al concetto di assistenza continua, necessaria per il compimento degli atti del vivere quotidiano, un’assistenza finalizzata alla prevenzione e al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose della malattia”.
Il bisogno di assistenza continua va valutato, quindi, anche in rapporto alle conseguenze sociali e verso altre persone, qualora possano venire coinvolti da fenomeni di "pericolosita" conseguente alla malattia del soggetto esaminato.
Daniele Zamperini
  
(Rivista Italiana Medicina Legale 25XXV, 2003 pag. 909 – 915)







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