Patentino per ciclomotori: il certificato del medico di famiglia
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Il certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore torna ad essere prerogativa del Medico di Famiglia. Prorogata fino a nuova disposizione la normativa in merito. Riportiamo il testo della circolare ministeriale



E' ritornata ad essere valida la certificazione del medico di famiglia per ottenere il rilascio/rinnovo del patentino per la guida dei ciclomotori.
La legge n. 31 del 28.02.2008, come riportato nella Circolare del Ministero dei Trasporti Prot. n.
0021127/23.18.17 del 5 marzo 2008 ha ripristinato questa possibilità "fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (6), concernente la patente di guida".
Ricordiamo che tale certificazione non rientra tra quelle gratuite previste dalla legge. Ricordiamo anche che una importante Azienda Farmaceutica toscana ha distribuito gratuitamente ai medici un kit con le norme, la modulistica e altri strumenti necessari per una corretta certificazione.
Riportiamo di seguito il testo della Circolare Ministeriale.


MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direziono generale per la motorizzazione
Divisione 6 (ex MOT 3)

Prot. n.
0021127/23.18.17
Roma, 5 marzo 2008

OGGETTO: File avvisi - Disposizioni in materia certificazione medica per il conseguimento dei CIG   modifiche all'articolo 116, co. 1 quater, CDS.

Si fa seguito al FILE AVVISI Prot. n. 0012488-08/02/2008 (Class. 23.18.17) dell'8 febbraio u.s. (i) (come rettificato in data 11 febbraio u.s.) (2), per comunicare che con legge 28 febbraio 2008, n. 31 (3), è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (4), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (pubbl. G.U R I n 51 del 28/272008).

L'articolo 22 bis della citata legge n. 31/2008 (3) rubricato "Disposizione transitoria con cernente la certificazione medica per la guida dei ciclomotori" così recita: "All'articolo 116 (5), comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle
disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (6), concernente la patente di guida".
Pertanto, a far data dal 1 marzo u.s., le istanze intese al rilascio o al rinnovo di validità di certificati di idoneità per la guida dei ciclomotori potranno essere corredate dal certificato di un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, così come era previsto fino alla data del 31 dicembre 2007.
La presente comunicazione viene inoltrata esclusivamente via terminale e sarà pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumerò







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