La Cassazione precisa i temini di decorrenza per risarcimento da emotrasfusioni
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Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione, con una serie di sentenze, ha reso piu’ facile ottenere il risarcimento del danno ai soggetti danneggiati da emotrasfusione; onere della prova, termini di decorrenza, doveri del Ministero

E' quanto emerge da diverse sentenze che, come spiega il primo Presidente Vincenzo Carbone, attraverso una decina di pronunce hanno fissato alcuni principi:
In primo luogo e’ stato stabilito che nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV ed HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite in strutture pubbliche e private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensi' quello di lesioni o omicidio colposi.
Ma cio’ che maggiormente interessa i danneggiati, e’ il cambiamento dei termini di prescrizione.
Tale prescrizione per l'azione di danno nei confronti del Ministero della Salute  per omessa vigilanza sulla tracciabilita' del sangue decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, ne' da quello in cui sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensi' dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilita' del suo stato morboso alla trasfusione subita.

L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla "tracciabilita'" (c.d. principio della vicinanza della prova).
Per il nesso di causalita' sono adottate le norme fissate dal codice penale lette alla luce della peculiarita' del criterio di imputazione della responsabilita' civile.

La responsabilita' ministeriale per i casi di infezione da HCV e HIV (scoperti negli anni '80) decorre invece gia’ dall’ epoca della scoperta del virus dell'epatite B (anni '70).
Gia’ da tale epoca il Ministero aveva il dovere di predisporre i necessari meccanismi cautelativi e di controllo.
DZ. Fonte: www.studiocataldi.it







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