Mancata firma di consenso? il medico risponde dei danni post-operatori
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Per i danni post operatori del paziente risponde il medico che ha omesso di fargli firmare il consenso e illustrato tutti i rischi possibili (Cass. III Civ n. 17138/2012).
Daniele Zamperini

La Cassazione, annullando una sentenza d’ appello, accoglieva il ricorso di un paziente che denunciava il mancato esame della violazione dell'informativa e del consenso nel rapporto medico-paziente, sottolineando che il paziente non era stato correttamente informato né della portata dell' intervento, né dei rischi e difficoltà, né del decorso della convalescenza e, attenendo alla sfera sessuale, il consenso doveva esser prestato per iscritto.

Il paziente ha il diritto di sapere, i futuri disturbi o disagi fisiopsichici, onde poter decidere consapevolmente, nell'ambito della sua scelta di tempo e modo delle cure sanitarie, se sottoporsi ugualmente all'intervento.

Nel caso in oggetto tale esauriente e diligente informazione non c’era stata  per cui la Suprema corte ha ritenuto legittimo il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione dei suoi diritti e non soltanto quello della salute.

“Gli artt. 32 e 13 della Costituzione, 1218 e 1337 Cc e 33 della legge 833/78 tutelano il diritto del paziente a sottoporsi a una prestazione sanitaria pienamente e consapevolmente condivisa anche in relazione ai rischi e ai risultati conseguibili, secondo la diligenza qualificata del professionista (artt. 1223 e 1176 Cc) e che pertanto deve essere accertata in concreto la prestazione del consenso da parte del paziente quale limite alla discrezionalità tecnica professionale del medico nella cura della salute del medesimo e manifestazione del diritto di questi all'autodeterminazione, in base alle prove offerte dal professionista di aver adempiuto al suo obbligo contrattuale”.





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