Lascia il turno con 3 minuti di anticipo: medico condannato
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Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione ha respinto il ricorso di un medico del servizio 118 avverso una condanna penale per omissione d’atti d’ ufficio per aver abbandonato il servizio pochi minuti prima della fine ufficiale del turno.
(Cass. Pen., VI Sez., n. 27913 del 26 giugno 2013).
Daniele Zamperini

I fatti:

un medico adetto al servizio di emergenza, di turno di servizio presso un Pronto Soccorso, veniva contattato per un intervento in “codice rosso”.
Il servizio era strutturato in questo modo: per le chiamate in codice rosso comprese tra le ore 8 e le 20 il medico era tenuto ad uscire con l’ ambulanza; dopo tale orario l’ ambulanza rispondeva alla chiamata con il solo personale infermieristico.
Il medico, pur essendo stato chiamato fra le 19,56 e le 19,57, rifiutava di uscire per cui l’ ambulanza raggiungeva il luogo d’ intervento senza medico a bordo.
 
Il medico veniva condannato per omissione d’atti d’ ufficio per cui ricorreva in Cassazione sostenendo: a) di non aver ricevuto l'ordine di servizio prima delle ore 20.00; b) che, comunque, al di la’ della siglatura in codice rosso, non gli era stata rappresentata la concreta situazione del paziente; c) che non vi sia stata da parte sua la consapevolezza dell'illecito ma una semplice leggerezza sulla verifica dell'ora e sul recepimento della chiamata.


Da sottolineare che il medico era stato chiamato per mezzo di un citofono interno e che non esisteva registrazione della conversazione tenutasi.


La Cassazione respingeva il ricorso ritenendo sostanzialmente non credibili le mscusanti addotte dal sanitario e non riscontrando una manifesta illogicita’ nelle motivazioni dei giudici di merito.
 
“ il loro superamento, in assenza di provati travisamenti dei fatti e/o delle prove, od illogicita’ ed incoerenze manifeste nella ricostruzione ed attribuibilita’ degli eventi, esige da parte del giudice di legittimita’ una non consentita intromissione sul merito della vicenda e la fondatezza dell'accusa e posto che la sentenza di merito non e’ tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando -come avvenuto nella specie- che ogni fatto decisivo e’ stato tenuto presente, si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
 
Commento personale
Al di la della reale gravita’ della chiamata al 118 e dell’ effettiva indispensabilita’ della presenza del medico, va considerato che, come spesso accade, viene trascurato l’ aspetto fondamentale dei “doveri d’ ufficio”.
E’ indubbio infatti che un medico pubblico rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale, ed e’ indubbio che tale qualifica (che pure per certi aspetti costituisce una tutela) esige un’ osservanza rigida dei doveri che ne derivano.
Numerose sono state le condanne (e su questa testata ne abbiamo parlato piu’ volte) di medici pubblici condannati per non aver risposto ad una chiamata che pure, a posteriori, non aveva evidenziato carattere di vera emergenza.
Mentre il medico privato potrebbe rispondere di omissione di soccorso solo in base pero’ alle circostanze di fatto, che spesso non sono tali da configurare il reato, il medico pubblico viene spesso condannato anche se in base ai fatti, poi, l’ intervento non era effettivamente necessario; cio’ che viene sanzionato non e’ il danno o il rischio di danno alla salute del paziente, ma il fatto di non aver adempiuto al compito che lo Stato gli aveva affidato.

Nel caso specifico, se (come sembra sia stato provato da testimoni) il medico era stato chiamato nell’orario .in cui, per obbligo di servizio, era tenuto ad uscire, egli doveva farlo, e non era in suo potere sindacare questo obbligo, anche in vicinanza della fine del turno.





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