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Gli spray difensivi possono essere armi illegali, a volte
Pubblicato da dzamperini in data 15/06/2014 00:00
Normative di interesse sanitario Attenzione alle bombolette al peperoncino: possono mettere nei guai chi le usa. 
Molte donne hanno preso l’ abitudine di portare in borsetta uno spray urticante a scopo di difesa.
E’ necessario pero’ assicurarsi che rispondano ai requisiti di legge perche’ una bomboletta acquistata incautamente magari su Internet e che non sia “a norma” puo’ essere assimilato ad una “arma propria”, con gravi conseguenze per l’ infelice acquirente. Non solo aggredita, ma pure condannata! ( Cassazione sentenza n. 5719 del 05.02.2014))
Daniele Zamperini

La vicenda che offre lo spunto a questo argomento, in realta’, ha riguardato un uomo condannato per porto e detenzione illegale di armi perché deteneva bombolette spray con soluzione irritante e lacrimogena.

L’ imputato e’ ricorso in Cassazione sostenendo la liceita’ del possesso di tali oggetti ma la Cassazione respingeva il ricorso.
La Suprema Corte, in base a un orientamento consolidato ha ritenuto che la detenzione di una bomboletta spray con contenuto urticante (come quello rilevato nel caso in esame) costituisse porto illegale di arma perché il  gas urticante, anche se per breve durata, e' idoneo a provocare irritazione degli occhi, quindi, arrecare offesa per cui la bomboletta va assimilata ad arma comune da sparo (Corte di Cassazione sentenza n. 11753 del 28 febbraio 2012).
 
Quali sono, quindi gli spray “legali” e come distinguerli da quelli “pericolosi”?  Dipende essenzialmente dal tipo di propellente e della miscela che vi è contenuta.
 
In una precedente sentenza (la numero 3116(2011) la Corte aveva affermato che le bombolette spray a base di peperoncino rientrano nella nozione di armi comuni da sparo se la sostanza urticante è mescolata con altre sostanze - infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici, ma sono lecite se contenenti solo peperoncino.
"Non rientrano nel novero delle armi da guerra o delle armi comuni da sparo, quali definite dagli art. 1 e 2 l. n. 110 del 1975, le bombolette spray che contengano soltanto "oleoresin capsicum" (sostanza urticante derivata dal peperoncino) e siano conformi alle caratteristiche previste dal decreto del ministero dell'interno 12 maggio 2011 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2011".
 
Le caratteristiche richiamate nel Decreto sono:
- Debbono contenere solo una miscela a base di Oleoresin Capsicum (OC) che è una sostanza derivata dal peperoncino.
- La confezione non può contenere dosi superiori a 20 ml con una percentuale di Oleoresin Capsicum non superiore al 10% e una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%.
- Nella miscela non devono esserci sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici.
-         La gettata massima della bomboletta non deve essere superiore a tre metri.
Con queste caratteristiche si evitano danni permanenti e i fastidi agli occhi (abbatanza violenti, in verita’) possono essere eliminati con abbondanti lavaggi in acqua.
 
Le bombolette con queste caratteristiche sono di libera vendita per i soggetti sopra i 16 anni.
 
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