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Occorre provare la volonta' di abortire, se il feto e' malformato
Pubblicato da dzamperini in data 13/02/2015 00:00
Normative di interesse sanitario In caso di nascita di bambino con malformazioni non riscontrate dal ginecologo, i genitori devono provare l' eventuale volonta' di abortire per chiedere i danni ( Cass. civile, III sez.n. 12264/14)
Daniele Zamperini



I fatti:
Una madre in gravidanza si era sottoposta ad una serie di controlli per verificare l' andamento della gravidanza. In queste occasioni i medici avevano sempre detto che il feto era normale e che tutto procedeva regolarmente .
Invece poi era venuto alla luce un bambino con malformazioni (mancanza di due dita e ipoplasia del femore sinistro).

I genitori avevano percio' chiamato in giudizio la ASL chiedendo il risarcimento del danno che sostenevano di aver subito per negligenza professionale da parte dei sanitari, pe la mancata tempestiva diagnosi delle anomalie fetali.

La domanda di risarcimento veniva respinta sia in primo grado (ove il giudice riteneva effettiva l' impossibilita' di diagnosi ecografica delle malformazioni alla 24^ settimana) che in appello (ove si riteneva non provato il nesso etiologico tra la condotta medicca e il danno lamentato per omessa informazione).
La coppia avanzava ricorso in Cassazione.
Il ricorso pero' veniva respinto anche dalla Cassazione.
La motivazione, essenzialmente, si basava sul fatto che ne' in primo ne' in secondo grado era atata provata la volonta' della madre di abortire in caso di malformazioni fetali; questa si era sempre limitata ad affermare di aver eseguito i controlli come prescritti dal medico curante, senza manifestare alcuna volonta' specifica.
Non e' possibile ricorrere ad una regola presuntiva per cui la madre che sia informata di una malformazione decida automaticamente di abortire, essendo questa una scelta dell' interessata.
Il giudice deve quindi valutare caso per caso, e non in base ad astratta criteriologia.
La Corte ricorda quindi nella sentenza come la legge ponga a carico del paziente l'onere di provare evento lesivo e nesso causale, e come ogni altro elemento idoneo a dimostrare la responsabilità di controparte; nel caso specifico "è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi a esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto". Cio' andava dimostrato con elementi probativi ultteriori, mentre "non incombe, invece, sul medico l'onere di provare che, in presenza di una tempestiva informazione, la gestante non avrebbe potuto o voluto abortire".

In carenza di tale prova è legittimo che il giudice non accolga la domanda, per cui il ricorso veniva rigettato con compensazione delle spese.

Daniele Zamperini
 
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