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Complicanze non illustrate al paziente vanno risarcite
Pubblicato da dzamperini in data 28/09/2016 00:00
Normative di interesse sanitario


Il medico deve rispondere civilmente e risarcire il paziente per le complicanze dell'intervento anche se non dovute a colpa qualora il paziente non sia stato adeguatamente informato non solo sui rischi dell'intervento ma anche su tutte le possibili complicanze. E non e' lecito presumere che, essendo stato sottoposto in precedenza ad analogo intervento, il paziente ne sia con questo informato.  (Cass. III civile n. 2177/2016).


I fatti: 
una paziente, gia' precedentemente operata agli occhi, subiva un secondo intervento bilateralmente, ma dopo qualche tempo vi era stato un peggioramento delle condizioni visive (non dovute ad errore medico) fino ad arrivare a una invalidità permanente del 60%.
La donna richiedeva il risarcimento precisando di non essere stata adeguatamente informata sulla natura e sui rischi dell''intervento, poiche'  in caso contrario non vi si sarebbe sottoposta.

I giudici di merito avevano respinto la domanda rilevando che la paziente era stata invece adeguatamente informata attraverso consegna di apposito depliant che evidenziava i rischi dell''operazione.

La donna ricorreva in Cassazione. La Corte annullava tale decisione sottolineando che non e' sufficiente la consegna di un "depliant informativo" che evidenza i rischi dell'operazione se nello stesso non vengono indicate tutte le possibili complicanze. Il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, e deve basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico con piena conoscenza della natura dell''intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative

Il depliant informativo redatto dallo stesso oculista mancava invece di considerare alcune possibili conseguenze negative, come quelle occorse alla donna. Benche' l'opuscolo fosse pienamente comprensibile dalla donna, idoneo al suo livello culturale, mancava della completezza dell' informazione. 

Viene infine respinto come inammissibile (in quanto basato su una mera presunzione) il concetto che la paziente, essendosi gia' sottopostasi ad analogo intervento, fosse stata adeguatamente informata su tutte le relative complicanze: il medico che interviene successivamente deve comunque verificare l' effettivo livello di consapevolezza rinnovando l' informazione e, nel caso, integrandole.

La sentenza assolutoria d' appello veniva cosi' annullata.

Daniele Zamperini 

 
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