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Qualche volta i falsi professionisti non risarciscono i danni
Pubblicato da dzamperini in data 07/01/2017 00:00
Normative di interesse sanitario



Se un falso dentista (magari un odontotecnico) combina un pasticcio, il cliene puo' essere risarcito solo se invoca la responsabilita' extracontrattuale: la responsabilita' contrattuale, essendo il contratto nullo, non puo' essere invocata. C'e' quindi la possibilita' di un negato risarcimento.
(Cass. n 12996/2016)


I fatti: 
molti anni fa (ma sono i tempi processuali italiani) un paziente, curato maldestramente da un dentista "abusivo", aveva subito un danno, per cui aveva richiesto risarcimento da inadempienza contrattuale.

Non era stata avanzata richiesta di risarcimento per responsabilita' extracontrattuale.

I magistrati hanno pero' rilevato la nullita' del contratto con il falso professionista. La nullità del contratto, rilevabile di ufficio, comporta il rigetto delle pretese risarcitorie se non è stata avanzata domanda di responsabilità extracontrattuale.
Da cio derivava che, non essendoci stato un contratto valido, non puo' essere accolta la domanda di risarcimento per inadempienza del contratto stesso: "il divieto delle attività (di cure odontoiatriche) effettuate dall'odontotecnico elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento di prestazioni, che la stessa legge inibisce proprio a tutela dell'interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche".

In conclusione il poveretto, ingannato e rovinato da un valso dentista, pur avendo subito un chiaro "danno ingiusto", non potra' essere risarcito. Percio', attenzione!

Daniele Zamperini

 
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