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Denuncia per il dipendente pubblico che da’ informazioni sbagliate
Pubblicato da dzamperini in data 27/01/2020 00:00
Normative di interesse sanitario



Se il funzionario allo sportello aperto al pubblico fornisce informazioni inesatte, commette un reato, a cui si aggiunge il risarcimento se viene provato un danno per l’ utente; pero’ per il risarcimento andra’ provato il danno derivato all'utente 
(Cass. N. 17052/2019)


Un uomo aveva presentato domanda di risarcimento verso l’ addetto allo sportello della segreteria universitaria sostenendo di aver ricevuto errate informazioni che gli avevano causato un danno economico.
Il ricorrente, all'epoca studente, si era presentato allo sportello della segreteria universitaria della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università per ottenere informazioni sulla sua situazione didattico-amministrativa.
L'addetto allo sportello gli aveva risposto che, per evitare la decadenza dall'immatricolazione, aveva ancora un anno e (quindi, fino a marzo 1984) e che a tal fine avrebbe dovuto versare le tasse arretrate per gli anni fuori corso e sostenere, sempre entro l'anno, un esame, seppure solo con esito negativo.
In realta’ le informazioni erano errate in quanto i termini scadevano un anno prima di quanto riferito per cui lo studente non potette regolarizzare in tempo la sua posizione.

Il Tribunale di primo grado aveva condannato l’ addetto, ma la Corte d’ appello aveva parzialmente riformato la sentenza riducendo il risarcimento ritenendo che comunque lo studente, anche se informato correttamente, non avrebbe potuto regolarizzare la sua posizione a causa di circostanze di fatto. In sostanza veniva ritenuto sussistente l'illecito del funzionario ritenendone pero’  insufficiente l'incidenza causale sul danno. 

La Cassazione ha ritenuto invece che la Corte di merito avesse errato in quanto con ragionamento controfattuale, risultava che se effettivamente lo studente avesse ottenuto delle informazioni esatte nel marzo 1983, mese nel corso del quale egli si era recato allo sportello della segreteria universitaria, era altamente probabile che avrebbe potuto sostenere una prova d'esame, anche se solo con esito negativo (cd. esame suicida, valido ai soli fini dell'interruzione della decadenza), nel corso dell'anno accademico 1983-1984,

Invece, a causa dell'errata informazione ricevuta allo sportello si era recato a regolarizzare la propria posizione amministrativa soltanto nell'aprile del 1984, subendo le conseguenze negative derivanti dalla preclusione alla regolarizzazione.

La Cassazione inoltre chiariva che le decorrenze andavano calcolate riguardo agli anni accademici e non agli anni solari. Per cui l'ultimo esame sostenuto dallo studente nel marzo 1975, si collocava pacificamente nell'anno accademico 1974-1975 , per cui l'ultimo anno accademico utile per lui era il 1983-1984 con l'ultima utile sessione di esame, che poteva cadere anche dopo il marzo 1983. 
Anche il TAR si era gia’ espresso in tal senso (ex multis, T.A.R. Abruzzo, sent. n. 750/2015) secondo cui, ai fini del computo degli otto anni necessari al maturarsi della decadenza deve aversi riguardo agli anni accademici e non a quelli solari.

E’ stata quindi confermata la condanna dell’ addetto allo sportello per comportamento illecito nonche’ il risarcimento dei danni.

Commento personale: 
oltre che la regola circa il calcolo degli anni (che puo’ interessare forse un certo numero di persone) mi pare interessante e importante, per una platea molto piu’ vasta, il concetto generale che l’ addetto allo sportello che da’ informazioni inesatte puo’ essere chiamato a risponderne sia penalmente che civilmente. 
Tempi piu’ duri per gli sportellisti lavativi!

Danirle Zamperini

 
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