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Ricette in busta chiusa? Occorre una modalita' semplificata per il MdF!
Pubblicato da dzamperini in data 01/02/2009 17:55
Normative di interesse sanitario
Il Garante della Privacy e’ tornato a ribadire un aspetto gia’ piu’ volte sottolineato ma per alcuni aspetti ancora ambiguo, quello della consegna di referti o ricette a persona diversa dal diretto interessato. I Media hanno poi recentemente riferito di enormi multe per i medici che lasciano le ricette in sala d'aspetto, sia pure in busta chiusa, a disposizione dei pazienti.
Si rivela indispensabile portare chiarezza ed individuare una modalita’ di gestione semplificata per la distribuzione delle prescrizioni nello studio del Medico di Famiglia.

Gia’ in epoca precedente (9/11/2005) il Garante si era soffermato sulla necessita’, da parte dei medici e delle strutture sanitarie, di rispettare al massimo il diritto di privacy dei pazienti e, in particolare, aveva disposto che “In riferimento alle numerose segnalazioni pervenute, va rilevato che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirate anche da persone diverse dai diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa.”.
 
Recentemente, nella newsletter n. 317 del 19 dicembre 2008 il Garante ribadisce con termini molto simili: ” In più di un' occasione, il Garante è intervenuto poi presso medici di base ricordando la necessità di adottare cautele durante i colloqui con i pazienti per evitare che informazioni sullo stato di salute possano essere conosciute da terzi presenti in sala d'attesa. L'Autorità ha anche ribadito che le prescrizioni mediche devono essere consegnate solo al paziente o ritirate anche da persone diverse sulla base di una delega scritta mediante la consegna in busta chiusa”.
 
Quindi, stabilisce il Garante, la consegna a terzi di una prescrizione o di un referto prevede:
1) Una delega scritta
2) Una “consegna in busta chiusa”.
 
Sul primo punto, (necessita’ di delega) non ci possono essere discussioni, in quanto una consegna a terzi effettuata senza il consenso o l’ indicazione dell’ interessato costituirebbe certamente una violazione delle norme. Ma deve essere assolutamente “scritta”?
 
Il punto 2, invece, puo’ provocare notevoli perplessita’ e difficolta’ nello svolgimento di attivita’ particolari, come quella del Medico di Famiglia.
Il termine “consegna” sembrerebbe indicare la necessita’ di un passaggio di mano in mano di tale documentazione, e non piuttosto l’ eventuale messa a disposizione in un sistema di prelevamento “self-service” dentro o fuori la struttura sanitaria.
Ma l’ inclusione in busta chiusa non proteggerebbe gia’ a sufficienza la privacy?
La “busta chiusa”, poi, stride notevolmente con la prassi usuale: e’ assolutamente normale che i soggetti anziani o i malati che non siano in grado di uscire dal proprio domicilio inviino un familiare per ritirare le necessarie prescrizioni.
Cio’ viene effettuato usualmente  in base ad una delega verbale, magari telefonica, con immediato e informale ritiro della ricetta (senza busta chiusa) e immediata consegna in farmacia da parte del familiare stesso. La busta chiusa, dato che la ricetta non passerebbe in ogni caso per le mani dell’ interessato ma verrebbe  aperta da un terzo, non avrebbe nessun senso.
 
In effetti il MdF gode gia’, per la gestione dei dati dei pazienti, di una serie di semplificazioni legate al suo particolarissimo “modus operandi” per cui e’ stato previsto un consenso “una tantum” e un’ informativa estremamente semplificata, anche orale o semplicemente affissa in sala d’aspetto.
E’ necessario che tali modalita’ semplificate vengano applicate anche alla distribuzione delle prescrizioni e delle ricette.

 
Dato che il Garante ha mostrato piu’ volte una particolare sensibilita’ ai problemi della medicina di famiglia, nutriamo la speranza che anche in questo caso si possa individuare una modalita’ semplificata, pur sempre attenta ai diritti di privacy degli utenti.
Daniele Zamperini—Pina Onotri
 
 
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