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Incidenti stradali: niente doppio risarcimento
Pubblicato da dzamperini in data 07/02/2021 00:00
Normative di interesse sanitario


La Cassazione ribadisce quanto gia’ sentenziato: se la vittima del sinistro viene a godere di provvidenze pubbliche, queste vanno sottratte dal risarcimento, in particolare sia i benefici a titolo di indennità di accompagnamento, quelli stabiliti dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare. (Cassaz ordinanza n. 526/2020)


Un incidente stradale che aveva coinvolto un motociclista aveva causato a questo delle lesioni molto gravi. Sia l’ l'assicurazione che la società proprietaria del veicolo venivano condannate a corrispondere alla vittima un risarcimento a titolo di danni, patrimoniali e non. 
La vicenda aveva un iter giudiziario piuttosto travagliato, con riinvio dalla Cassazione alla Corte d’ Appello (che sottraeva, dietro indicazione della Cassazione l’ importo delle provvidenze pubbliche dal complesso risarcitorio) e poi di nuovo alla Cassazione.

La Corte ribadiva che la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e di conseguenza non va liquidato a tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo.

Chiariva pure che nella liquidazione del danno patrimoniale, consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre l’ indennità di accompagnamento, sia eventuali benefici spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare. 

Precedenti pronunce inoltre avevano stabilito che "Le somme, che il danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale o di indennità versata dall'Inail (con la surrogazione di cui all'art. 1916 c.c.), vanno detratte dall'ammontare al medesimo concretamente spettante, e, pertanto, ove questo venga liquidato in misura percentuale del danno globale, per effetto di concorso di colpa di esso danneggiato, devono essere portate in riduzione dell'importo risultante da detta percentuale, non dell'importo di quel danno globale" (Cass. n. 25733/2014).

Daniele Zamperini
 
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