In diverse occasioni gli Ordini dei Medici ed altre Autorita’ si sono trovati costretti ad intervenire in tema di informazione sanitaria in quanto esercitata (da medici o anche solo da pseudoesperti) a scopi non realmente informativo ma soprattutto pubblicitario o promozionale, spesso palesemente scorretta o fuorviante, o comunque contraria ai principi deontologici. Quando questa condotta scorretta viene espletata da soggetti non medici ma che comunque si atteggino a “terapeuti” questi possono essere perseguiti anche da altri diversi Organismi giurisdizionali.
Abbiamo discusso in altri articoli delle tecniche di convincimento espletate mediante l’ uso “disinvolto” o spregiudicato dei mezzi di comunicazione di massa e dei “trucchi” usati dagli imbonitori per dare apparente peso autorevole e “scientifico” alle loro tesi. Ogni tanto pero’ qualcuno esagera e incappa nelle maglie delle leggi Un paio di casi emersi dalle cronache
Il caso di un medico
Riportano le cronache il caso del dott. A.A., medico, sanzionato dal suo Ordine con la sospensione dall’esercizio professionale per aver “divulgato le proprie tesi in materia di terapie mediche alternative, screditando i protocolli tradizionali anche nelle ipotesi di comprovata efficacia perché riconosciuti dalla comunità scientifica, con atteggiamento denigratorio nei confronti della medicina ufficiale. Tale attività di divulgazione avveniva per fini di lucro, in una situazione di conflitto di interessi”.
Tale attività di “informazione scientifica” posta in essere dal Dottor A.A., veniva veicolata aggressivamente e insistentemente attraverso videoincontri e pubbliche conferenze diffuse a mezzo di emittenti televisive private e via web, nei quali si sosteneva polemicamente l’efficacia di particolari diete alternative e che “tali diete fossero risolutive di patologie gravi”.
Il medico ricorreva contro la sanzione attaverso la Commissione Centrale (CCEPS), che respingeva il ricorso.
Il sanitario ricorreva percio’ in Cassazione con una serie di contestazioni (soprattutto di natura formale o procedurale) trovando ancora il rigetto delle proprie impugnazioni e la conferma del provvedimento disciplinare.
La Cassazione, nell’ occasione, sottolineava che le attività di informazione sanitaria costituiscono ATTO MEDICO: “tali attività integrano certamente un atto medico, tanto più che le tesi proposte ed i consigli alimentari, pur non accompagnati da visite mediche, erano presentati come risolutivi di patologie gravi” (Cass. Ord. n.10186/24).
A scopo anche di chiarimento la Cassazione poi riportava e confermava una serie di precedenti Massime della Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.) riportate nei siti sanitari, di cui riportiamo alcuni punti salienti: “Il giudizio disciplinare è correttamente svolto quando non investa l’attività di ricerca svolta dall’incolpato, bensì l’attività di informazione e divulgazione delle sue tesi in materia di terapie mediche alternative, nello svolgimento della quale il sanitario abbia mirato a screditare e a togliere credibilità ai protocolli terapeutici tradizionali …. Ciò determina anche la configurabilità di un conflitto di interessi in capo al ricorrente, nella sua duplice veste di propositore di originali ipotesi terapeutiche e, al tempo stesso, di autore di pubblicazioni o comunque di interventi comunicativi caratterizzati da fini di lucro”. “Gli apprezzamenti negativi formulati dal ricorrente nei confronti di colleghi, spesso trascesi nella vera e propria denigrazione, rendono censurabile la sua condotta nei termini ampiamente descritti e motivati dall’organo di disciplina”
Il caso di un divulgatore non medico
Un caso, per certi aspetti simile, riguardava invece un soggetto non medico che promuoveva teorie terapeutiche e nutrizionali in opposizione alle regole terapeutiche tradizionali, con vendita parallela di libri e integratori alimentari. Del caso si sono interessate diverse autorita’ giudiziarie. Le cronache web ci informano infatti che all’ interessato l’AGCOM aveva inflitto una sanzione complessiva di € 264.967,50 avendo accertato che le informazioni pubblicitarie veicolate erano in contrasto con la normativa di settore in quanto potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci, in particolare sotto il profilo della mancata assunzione degli stessi, o del tipo di alimentazione da seguire.
L’ interessato aveva presentato un ricorso davanti al TAR, che e’ stato respinto. L’ interessato si difendeva sostenendo, in sintesi, che in realta’ le testimonianze contenute nelle trasmissioni televisive non potevano essere qualificate come “comunicazioni commerciali” costituendo una semplice divulgazione di esperienze di vita, in cui si incoraggiava esclusivamente il cambiamento dello stile di vita. Di conseguenza, la sanzione irrogata sarebbe in realta’ lesiva del diritto di stampa, di cronaca e di libera manifestazione del pensiero (dell’ interssato e dei suoi testimoni). A questo proposito la Corte respingeva tale tesi e sottolineava che a fronte della necessità di tutelare il diritto alla salute, il diritto alla libera manifestazione del pensiero deve ritenersi regressivo. I messaggi veicolati, si sottolineava, apparivano idonei a diffondere un messaggio di sfavore verso la medicina tradizionale e invece di favore nei confronti degli integratori commercializzati piuttosto aggressivamente dall’interessato.
Le cronache web ci informano poi di diversi provvedimenti a carico del personaggio: sanzionato due volte dall’Antitrust per pubblicità ingannevole, rinviato a giudizio per abuso della professione medica, processato poi (ma non siamo a conoscenza della sentenza definitiva) per diffamazione verso un cattedratico e verso una intera categoria medica. A tale proposito viene riportato che in un evento pubblico avrebbe diffamato un ordinario di Endocrinologia «ne offendeva l’onore e la reputazione professionale - si legge nel capo di imputazione - descrivendolo all’uditorio (peraltro senza possedere alcuna competenza medica o titolo di sorta per potersi esprimere sull’argomento) come persona inadeguata e incapace».
Si ritenne diffamata anche tutta la categora dei diabetologi, che poi si presento’ come parte civile al processo: «La cosa più grave sono i consigli alimentari che danno i diabetologi ai propri pazienti (avrebbe detto nel corso dello stesso pubblico evento). Credo che siano proprio consigli criminali, quando parliamo di alimentazione».
E’ poi intervenuto anche l’ Ordine dei Giornalisti, prima con una sospensione poi con la radiazione dall’ Ordine. Inutile dire che in seguito a tali provvedimenti l’ attivita’ commerciale cosi’ collegata all’ informazione sanitaria e’ stata drasticamente ridimensionata anche se non annullata.
Il concetto fondamentale rimane quello espresso sopra: La corretta informazione sanitaria costituisce un atto medico, e deve essere diffusa solo da medici o da persone che si rifacciano ai criteri scientifici condivisi dalle Autorita’ del settore. Percio’ un consiglio: quando si esprimono giudizi “personali” bisogna assolutamente rimanere nell’ ambito della correttezza e, soprattutto, della dimostrabilita’.
Eppure c’e’ tanta gente che ancora preferisce seguire i consigli del Guru di turno anziche’ del proprio medico. Mah!
Daniele Zamperini
Si veda anche "Siamo tutti ipocondriaci?" https://www.pillole.org/public/aspnuke/admin_news.asp?do=view&id=8498
P.S.: naturalmente riporteremo ogni eventuale evoluzione o modifica di quanto esposto
FONTI: - www.ordinemedici.piacenza.it/notizie/notizie-dell-ordine/tutte-le-notizie/742-sull%E2%80%99informazione-sanitaria-e-sul-procedimento-disciplinare-propositivit%C3%A0-del-messaggio-di-cura-e-atto-medico.html - https://ftcc.it/panzironi-life-120-la-sentenza-del-tar/ - www.ilmessaggero.it/persone/adriano_panzironi_diffama_diabetologi_processo-7211050.html - www.professionereporter.eu/2023/10/panzironi-radiato-dallordine-dei-giornalisti-promette-di-guarire-tumori-e-diabete/
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