Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Liberarsi di una proprieta’ immobiliare inutile? Ora si puo’
Pubblicato da dzamperini in data 23/09/2025 00:00
Normative di interesse sanitario


E’ possibile, ora, rinunciare alla proprietà di un immobile. Il privato, con un atto unilaterale e incontestabile, puo’ lasciare allo Stato una proprieta’ inutile, passiva o comunque indesiderata, e lo Stato non può opporsi. (Cass. sez Unite, n. 23093/2025).


Fino ad ora era difficilissimo (se non impossibile) liberarsi di una proprieta’ormai indesiderata, in quanto si riteneva che non si potesse semplicemente “abbandonare” un immobile e che lo Stato potesse rifiutarsi di farsene carico. Ora le cose sosno sostanzialmente cambiate: lo Stato ne diventa, per legge, il nuovo proprietario.

I fatti: 
Due sorelle decidono di liberarsi di alcuni terreni di loro proprieta’ in quanto “sostanzialmente inservibili e privi di valore economico” per cui si sono recate da un notaio e hanno firmato un atto unilaterale di rinuncia alla proprietà. 
Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio si sono invece opposti, chiedendo al Tribunale di dichiarare nullo quell’atto in quanto (era la loro tesi) non si può rinunciare a una proprietà solo per un fine “egoistico”, ovvero per scaricarne gli oneri sullo Stato, in contrasto con la “funzione sociale” della proprietà sancita dalla Costituzione.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato ragione alle due sorelle.

Primo aspetto: la rinuncia alla proprietà di un immobile e’una dichiarazione unilaterale con cui il proprietario, esercitando il suo diritto di disporre del bene (art. 832 del Codice Civile), decide semplicemente di dismettere il proprio diritto; non ha bisogno dell’accettazione di nessuno, ed e’ sufficiente che sia manifestata con un atto pubblico o un atto notarile e che venga trascritta nei registri immobiliari. 
L’acquisizione della proprietà da parte dello Stato non è il risultato di un accordo o di un trasferimento, ma un “effetto riflesso” previsto dalla legge. Infatti l’art. 827 del Codice Civile stabilisce che i “beni vacanti” (che non hanno cioe’ un proprietario)  vanno al patrimonio dello Stato. Se il proprietario rinuncia, la legge, automaticamente, colma il vuoto con l’acquisizione pubblica a cui lo Stato non puo’ opporsi, a norma di legge.

La Cassazione ha smontato la tesi secondo cui la proprietà privata debba sempre e comunque assolvere a una “funzione sociale”, ma ha chiarito che la legge puo’ imporre dei limiti al diritto di proprieta’ per tutelare l’interesse generale, ma non può imporre un “dovere di essere e di restare proprietario”.  Se il  valore del bene viene meno e se diventa solo un costo, il proprietario ha il pieno diritto di liberarsene.

Viene pero’ sottolineato un aspetto particolare: la legittimità della rinuncia riguarda il diritto di proprietà in se’ e il proprietario non puo’ utilizzare questo escamotage per sottrarsi ad altri obblighi di legge, come ad esempio la bonifica di un terreno inquinato, trattandosi obbligo di natura pubblicistica, legato alla tutela dell’ambiente. L’illegittimità, in quel caso, non risiederebbe nell’atto di rinuncia, ma nella violazione delle norme imperative sull’ambiente.

IN PRATICA: 
Il proprietario che intenda rinunciare ad una proprieta’, sulla base di questa sentenza, deve: 
- rivolgersi ad un notaio
- redigere un atto pubblico di rinuncia abdicativa, che è un atto unilaterale;
- il notaio provvederà alla trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.
- il bene passa automaticamente allo Stato.

Le conseguenze di questa procedura possono essere enormi, con un carico rilevante per lo Stato e per i suoi organi periferici.
Chi scrive teme (ma e’ solo l’opinione personale di un dilettante) che se questi oneri divenissero troppo pesanti, potrebbe venire in mente al legislatore di modificare quelle norme del Codice Civile che lo rendono possibile. E tornare alla situazione di prima…

Speriamo bene

Daniele Zamperini

https://www.laleggepertutti.it/amp/739504_abbandonare-una-casa-o-un-terreno-ora-si-puo-lo-stato-non-puo-rifiutarli

 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.42 Secondi