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Obbligo di informare il paziente se la diagnosi non e' certa
Pubblicato da dzamperini in data 07/03/2012 00:00
Normative di interesse sanitario
Il medico deve informare la paziente della possibilità di malformazioni non rilevate alla visita
Nel caso di malformazioni fetali non ravvisate in corso di normali controlli medici, i sanitari rispondono di inadempienza qualora non abbiano avvertito la paziente della possibilita’ che le attrezzature usate siano inadeguate (Cass. N. 1586/2011)
Daniele Zamperini



Una donna, nonostante una diagnosi di normalita’ del feto, aveva dato alla luce una bambina gravemente malformata.

La domanda di risarcimento proposta dai genitori nei confronti del medico e della Asl di Frosinone, basata sul fatto della mancata diagnosi e della conseguente mancata informazione che avrebbe permesso di abortire,  era stata respinta sia in primo che in secondo grado.
I genitori proponevano allora ricorso in Cassazione, che accoglieva la loro tesi.
 
La Corte infatti stabiliva  che il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto (anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza), ha l'obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere a un centro di più elevato livello di specializzazione.
Questo per permettere l'esercizio del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.
"Riguardando la domanda risarcitoria – dice la Corte - la mancata informazione si è rivelata impeditiva della facoltà, per la gestante, di interrompere la propria gravidanza" per cui sussiste "la responsabilità del sanitario, siccome tenuto, comunque, ad informazione, in relazione alla possibile inidoneità delle attrezzature usate".
 
La giurisprudenza si fa sempre piu’ punitiva!
 
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