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Anche l' errore diagnostico se doloso costituisce falso
Pubblicato da dzamperini in data 24/03/2013 00:00
Normative di interesse sanitario False attestazioni di incompatibilità con il regime carcerario costituiscono falso in atti giudiziari, ne' puo' costituire esimnte il carattere intellettivo e quindi opinabile dell' atto diagnostico. Anche se le diagnosi costituiscono di regola un giudizio valutativo e quindi soggettivo per cui solitamente sono considerate errate ma non false, cio’ non e’ vero allorche’ lo scostamento dal vero appare deliberatamente effettuato al fine di ottenere indebiti benefici  (Cass. pen. Sez. VI n. 38475/2012)
Daniele Zamperini

Un detenuto veniva condannato in Tribunale e in  Appello per aver ottenuto dai due medici (il primo perito del GIP, il secondo psichiatra presso il CSM) false attestazioni mediche che, riportando una serie di patologie psichiche, ne dichiaravano l’ incompatibilita’ con il regime carcerario, facendogli ottenere gli arresti domiciliari.


Il detenuto ricorreva in Cassazione per motivi attinenti al reato principale per cui era detenuto (omicidio), e poi contestando l’ esito della peizia del consulente del PM che riteneva insussistenti le condizioni certificate dai primi due medici. In particolare sosteneva che, mentre l’attestazione dei sintomi o dei dati risultanti da indagini strumentali dev’essere necessariamente veritiera, la diagnosi, essendo un atto intellettivo, e dunque un giudizio, può essere errata ma non falsa.

La Cassazione respingeva il ricorso.

Riferendosi in particolare all’ aspetto della falsita’ delle certificazioni, la Corte ribadiva che costituivano falsita’ e sottolineava che  “se è indubbiamente vero che in linea generale tale falsificazione non può riguardare l’essenza del giudizio diagnostico, eminentemente intellettivo-valutativa, ciò non può valere nell’ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui la conclusione diagnostica sia solo in apparenza frutto di un processo valutativo ma costituisca in realtà una concordata e deliberata alterazione dell’oggettività clinica, diretta a rappresentare la falsa esistenza degli estremi di una condizione personale utile a ottenere indebiti benefici dall’Autorità giudiziaria”.

E' evidente come tali principi siano applicabili anche a certificati medici attinenti ad altri settori
 
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