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Il Medico e l' IRAP: una storia infinita
Pubblicato da dzamperini in data 06/01/2011 00:00
Normative di interesse sanitario Lo spinoso problema dell’ IRAP, con gli ormai famigerati “distinguo” e le pronunce contrastanti tra i vari Organi giurisdizionali,  desta sempre maggiore interesse e sconcerto  tra i medici.
Riportiamo alcune recenti decisioni, perche’ ciascuno possa valutare al meglio le azioni da intraprendere.
Daniele Zamperini

Prima sentenza: Lo studio associato paga sempre l’Irap ex lege, senza eccezioni
Uno studio associato aveva avanzato ricorso contro l’ imposizione fiscale eccependo la mancanza del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
 
La Cassazione, con sentenza del 29/10/10 n. 22212 ha invece stabilito stabilito che lo studio associato deve pagare l’Irap indipendentemente dal requisito dell’autonoma organizzazione.
Infatti, ha sottolineato la Corte, il requisito dell’autonoma organizzazione non è richiesta per gli studi associati, che devono pagare il tributo indipendentemente dal livello organizzativo raggiunto.
“L’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, - spiegano i giudici - nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’Irap l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesta per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.
Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell’imposta”, che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2”, individua espressamente, alla lettera c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art 5, comma 3, del t.u.i.r. del 1986, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (“in ogni caso”), prescindendo dal requisito dell’autonoma organizzazione”.

 
Seconda sentenza: il medico di famiglie sotto l’ incudine della Cassazione.
 
La Commissione Tributaria di Trento aveva deciso in favore di un medico di famiglia, ritenendolo esente dall’ IRAP. La Cassazione, pero’, annullava questa decisione con la sentenza n. 21950 del 27/10/2010, rinviando la causa a nuovo giudizio previo nuovo esame della dotazione strutturale del medico.
Questo perche’, ribadendo per l’ ennesima volta i presupposti impositivi dell’ IRAP sotto il profilo dell’ autonoma organizzazione e dell’ uso di minimi beni strumentali, si conferma l’ indirizzo ormai costante della giurisprudenza della Corte, cioe’ che l’ utilizzo di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto impositivo sotto il profilo dell’ autonomia organizzativa.
 
Commento
Le contestazioni giuridiche ( francamente solide) espresse dai medici, e in particolare dai medici di famiglia, hanno fatto breccia in diverse Commissioni Tributarie che han dato loro ragione, ma trovano un ostacolo ancora insuperato nei criteri rigidi adottati dalla Cassazione.
 
Il fatto che la presenza di pesonale dipendente non provochi un aumento di reddito o di fatturato in uno studio convenzionato, ma sia semmai una spesa, ed una necessita’ per ottemperare agli obblighi contrattuali, non sembra scalfire la Suprema Corte.
Ci si trova quindi a riportare prima trionfalistici proclami a seguito di pronunce favorevoli da parte delle Commissioni Tributarie, seguiti poi da amare ammissioni di sconfitta in seguito a sentenze di Cassazione che, come nel caso riportato, annullano le precedenti.
Il parere personale di chi scrive e’ che il medico di famiglia che lavori da solo (rara avis, ma esistono ancora) abbia buone probabilita’ di veder riconosciuti i propri diritti; il medico con personale dipendente invece ne avra’ pochissime.
 
E i medici operanti in gruppi?
E’ ancora un’ incognita, perche’ occorrera’ aspettare per sapere se queste associazioni di sanitari volute dal Contratto Collettivo  rientrino in quelle forme associative assoggettate all’ IRAP senza distinzione.
Pensiamo di no ma, in verita’, siamo pessimisti.
 
 
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