Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Certificato di malattia obbligatorio anche per un solo giorno
Pubblicato da dzamperini in data 14/01/2008 11:10
Normative di interesse sanitario Se il lavoratore si assenta per malattia, deve produrre il certificato e non la semplice comunicazione, anche se l’ assenza si prolunga per un solo giorno. Vanificate le speranze dei medici di famiglia che speravano di esserne esentati dall’ obbligo di certificare patologie brevi e di difficile obiettivazione.
(Cass., sent. N. 17898 del 22/08/07).

 I fatti:
Un lavoratore aveva effettuato durante l’ anno diverse assenze per malattia, ciascuna di un solo giorno; tali assenze erano state sempre giustificate il giorno successivo, ma senza mai produrre il certificato medico in quanto, asseriva il lavoratore, tale era la prassi vigente nell’ azienda, come confermata da due circolari del datore di lavoro. L’ azienda aveva invece praticato le trattenute stipendiali per queste assenze in base a quanto previsto dal contratto collettivo di categoria, che invece, stabiliva che le assenze devono essere giustificate, e non solo comunicate, al datore di lavoro, «mediante esibizione di certificato medico». I giudici di merito non ritenevano sufficienti tali circolari per giustificare il lavoratore, in quanto le stesse specificavano che l’ azienda si riservava la possibilita’ di chiedere il certificato come da contratto, come in effetti risultava comunicato al lavoratore.
 
Il lavoratore sosteneva, tra i vari motivi di ricorso, che la prassi aveva forza vincolante in quanto rappresentava un miglioramento alla normativa collettiva, e l'azienda avrebbe potuto derogarvi solo sulla base di criteri oggettivi e uguali per tutti dipendenti;
La Cassazione ha invece ritenuto valida la prassi seguita dall’ azienda: il datore di lavoro può pretendere il certificato medico qualora ne ravvisi l'opportunità (ad esempio per assenze frequenti).
Peraltro, sottolineano i giudici, il lavoratore non aveva mai provato di essere stato assente per malattia, neanche nei giorni successivi alla contestazione dell'assenza ingiustificata; non aveva neppure provato che la prassi aziendale fosse tassativa e le eccezioni circoscritte, per cui l'azienda non avrebbe mai potuto pretendere una documentazione dell'assenza per malattia, neanche in caso di dubbio.

La Corte confermava quindi che, nel caso in cui non venga fornita prova dell'assenza giustificata dalla malattia, mancano le condizioni che consentono di ritenere dovuta la retribuzione dell’ assenza da parte del datore di lavoro, per cui e’ legittima la trattenuta della paga giornaliera in quanto conseguenza della mancata prestazione lavorativa.
Daniele Zamperini
 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 4
Voti: 2


Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.33 Secondi