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Il medico che omette una diagnosi non e’ automaticamente colpevole
Pubblicato da dzamperini in data 17/05/2012 00:00
Normative di interesse sanitario Il concetto, in realta’, non e’ certamente nuovo anche se quasi sempre negletto e mal applicato: in caso di omissione o errore diagnostico il sanitario ne risponde solo se tale errore presenta elementi di colpa, e solo in caso positivo va esaminato un eventuale nesso causale col danno successivo. Non e’ valida la presunzione automatica errore -> colpevolezza (Cassaz. III Civile n. 28287/2011)
Daniele Zamperini

I Fatti:
Una donna si recava al P.S. per un forte mal di testa. Li’ veniva ricoverata e sottoposta a visita specialistica dal neurologo che diagnosticava una cefalea vasomotoria e proponeva permanenza in ricovero. La paziente insisteva invece per essere dimessa. Il giorno dopo decedeva per emorragia subaracnoidea.

Veniva contestato ai sanitari il fatto di non aver insistito per un ricovero e per l’ effettuazione immediata di una TAC, unico mezzo che, a fronte di una cefalea cosi’ grave e sospetta, avrebbe potuto chiarire la diagnosi.

Il Tribunale assolveva l’ Ospedale.

In Appello sia i medici che l’ Ospedale venivano condannati al risarcimento dei danni, affermandosi l'esistenza di un nesso causale tra l’ omessa diagnosi e la morte perche’ la responsabilità sussisterebbe (a diere dei magistrati) anche quanto, sulla base di un criterio probabilistico, si può ritenere che un soccorso adeguato da parte del sanitario avrebbe potuto impedire l'evento dannoso

Ricorsi in Cassazione, questa invece ribaltava il verdetto sottolineando come e’ necessario che "il percorso logico del giudice del merito si sia articolato in due momenti: il primo teso ad affermare la doverosità dell'esame diagnostico al fine di accertare l'esistenza di una colpa medica, il secondo (subordinamente alla risposta positiva al primo quesito) finalizzato all'accertamento del nesso di causalità, se cioè il tempestivo accertamento diagnostico avrebbe potuto - con elevato grado di credibilità razionale - impedire l'evento-morte".


In altre parole PRIMA va accertato se l’ omissione diagnostica abbia le caratteristiche di colpa medica, e solo se questa prima risposta e’ posiva va affrontato il passaggio successiv, e cioe’ se l’ esecuzione tempestiva dell’ indagine avrebbe potuto scongiurare l’ evento mortale.

Se non e’ dimostrata la colpa, “viene ad essere ininfluente, ai fini del decidere, la tematica del nesso di causalita’”.

Altri punti vengono sottolineati dalla Corte: il fatto che la paziente avesse firmato il ricovero contro il parere del neurologo che invece loconsigliava; il quadro clinico non era inequivoco ma solo genericamente  “sospetto” e quindi non tale da rendere indispensabile (in base a protocolli medici) l’ esecuzione della TAC urgente.

 
Su queste basi la Cassazione cassava la sentenza di condanna.

 
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