I disturbi di personalita' non evitano condanna penale
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


I disturbi della personalità vanno considerati "infermità mentale" ma solo se incidono sulla capacità di intendere e di volere.
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente possono essere presi in considerazione anche i disturbi della personalita', ma solo se siano tali da incidere gravemente e concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell’agente, e se esista un nesso causale con il reato commesso. (Cass Pen. sez I . 37573/14)
Daniele Zamperini



Un gallerista d' arte era stato ucciso da un soggetto che, avendolo derubato di opere d'arte, le rivendeva ma, messo alle strette dal proprietario, lo uccideva tagliando il cadavere a pezzi e facendo sparire ogni traccia.  
La difesa dell' imputato ne sosteneva l' infermita' mentale, essendo affetto da sindrome psichiatrica borderline.

La Corte d' Assise condannava l' imputato rigettando la concessione delle attenuanti generiche a causa anche della ferocia dimostrata dal reo nel compimento del delitto.

L’uomo ricorreva in Cassazione, chiedendo, a causa del suo disturbo psichico, il riconoscimento della non imputabilità o della diminuita capacità d'intendere e di volere, oppure quanto meno il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Cassazione respingeva il ricorso, in quanto la lucidita' dell’imputato nel commettere il delitto e il movente di natura prettamente economica non lasciavano dubbi sulla sua responsabilita', escludendo che il disturbo della personalita' avesse inciso concretamente sulla sua capacità di intendere e di volere e che l’omicidio fosse causalmente ricollegabile a tale disturbo.
Per rientrare, nel “ristretto novero delle malattie mentali”, ha affermato, difatti, la S.C., i disturbi della personalità devono essere “di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.... nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità".

E' stata quindi confermata la condanna per omicidio volontario aggravato.






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