L' assicurazione copre il veicolo anche in situazioni anomale
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Argomento: Varie utilità per il medico




L'assicurazione copre tutte le attività cui il veicolo e' destinato conformemente alle sue caratteristicje strutturali e funzionali anche in caso di danni non dipendenti dalla circolazione stradale (Cass.III Civile n. 21097/16) 


Una donna veniva colpita a morte da un cavo d' acciaio teso perpendicolarmente alla strada tra due trattori, tranciato accidentalmente da una vettura di passaggio.
A seguito dell' azione giudiziaria conseguente, il Tribunale Civile condannava l' estensore del cavo; in Appello invece veniva condannata anche la societa' assicuratrice del trattore.
La Societa' assicuratrice ricorreva in Cassazione, che pero' le dava torto.

Nell'ampio concetto di circolazione stradale (sostenne la Corte) va compreso qualsiasi atto di movimentazione del veicolo o delle sue  parti per cui, quando tali atti avvengano sulla pubblica via, si realizzano le condizioni per le quali  opera la garanzia assicurativa  per RCA, anche se tali atti siano pericolosi (come nel caso in oggetto): non osta all'operativita' della garanzia che il responsabile abbia causato una situazione di pericolo  per la circolazione, ed abbia fatto uso solo marginale delle proprietà dinamiche del veicolo trattandosi in ogni caso di attività legate, sia pure in  via indiretta o mediata, al compimento di atti di movimentazione di veicoli nel quadro della circolazione stradale.  

La Cassazione si rifa' anche ad una precedente sentenza delle Sezioni Unite  (n. 13239/2008)   secondo la quale qualsiasi atto di movimentazione di un veicolo o di sue parti deve ritenersi posto in essere in funzione del suo  avvio nel flusso della circolazione, con la conseguenza che, quando avvengano  sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa  sull'assicurazione per la R.C.A: " la pericolosità di  un veicolo, infatti, non si relaziona solo con gli eventi tipici della circolazione  (marcia, sosta, partenza, ecc.), ma è correlato all'insieme delle specificità che  lo caratterizzano e che, nella loro globalità (comprensiva, cioè, anche di  speciali operazioni che ne caratterizzano la funzione), interferiscono con la  presenza di cose e pedoni, allorché vengano poste in essere nelle aree  destinate alla circolazione". 

Valga, altresì, considerare, spiega la Corte, che l'art. 2054 c.c., pur costituendo la  trasposizione di una norma del c.d.s. del 1933, "non fa specifico riferimento  alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas  traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e  funzionali". 
In conclusione (e la Corte si rifa' ad un' altro precedente (Sez. U. n. 8620/2015)  ne consegue che la copertura assicurativa  deve riguardare tutte le attività cui il veicolo e' destinato e per cui lo stesso  circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.

Daniele Zamperini







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