CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DELLA PATENTE DI GUIDA
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Argomento: Pensieri e opinioni professionali


La recente circolare applicativa del Ministero della Salute esprimente un parere interpretativo dell’ art. 119 del nuovo Codice della Strada (certificato medico attestante l’ idoneita’ alla guida), ha creato allarmi e scompigli che, a nostro parere, non appaiono giustificati.
Analizziamo i nuovi doveri e le nuove incombenze del medico curante.


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 Dobbiamo tener presente alcuni aspetti fondamentali:
-         Il medico e’ Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, quindi ha dei doveri particolari verso lo Stato e verso la Societa’.

-         Il medico non puo’ rifiutare una certificazione richiesta dall’ assistito (ovviamente certificando il vero, e non cio’ che rientra nei desiderata del richiedente)

-         Il cittadino-autista utilizza cio’ che e’, potenzialmente, un’ arma letale, e cio’ e’ quotidianamente ribadito dalle stragi che avvengono sulle strade. E’ dovere del medico proteggere, per quelle che sono le sue competenze, i cittadini-utenti da casi in cui quest’ arma viene data in uso a persone non autonome.
- Il rispetto della Privacy non puo' essere invocato in questi casi

 
Rifiutarsi (come alcuni vorrebbero) di svolgere questo compito di protezione sociale puo’ equivalere, in certi casi, ad una complicita’ almeno morale negli eventi luttuosi che ne derivino. In qualche caso in cui risulti evidente l’ incuria o la complicita’ del medico certificatore, riteniamo probabili anche conseguenze penali.

 
Alcuni aspetti connessi al problema erano stati gia’ evidenziati:



 
Va considerato, inoltre, che nella maggior parte dei casi la certificazione di patologie non comporta il ritiro della patente, ma solo una piu’ stretta sorveglianza sanitaria con controlli piu’ frequenti. Un controllo biennale puo’ essere fastidioso, ma un incidente causato da inidoneita’ alla guida sarebbe molto piu’ grave.

 
I dettagli:
 
La legge 29/7/2010 n. 120 ha infatti l’ obbligo di certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

 
Da quando vige l’ obbligo del nuovo certificato anamnestico?
Dall’ entrata in vigore della legge, quindi e’ gia’ attuale.

 
Cosa deve essere indicato?
Il certificato rilasciato dal medico curante deve riportare esclusivamente gli stati morbosi che nell’ attualita’ possano rappresentare un concreto rischio per la guida. Tali stati morbosi devono essere stati acquisiti dal medico attraverso la sua attivita’ professionale, anche attraverso certificazioni di prestazioni specialistiche.

 
Chi e’ il medico curante a cui richiedere la certificazione?
Chi svolge attivita’ continuativa di assistenza da un periodo di tempo congruo.

Viene indicato in questo senso (non tassativamente, ma ragionevolmente) il termine di almeno un anno di “tenuta in cura” per evitare le situazioni in cui il paziente cambi medico in modo da aggirare la norma, rivolgendosi ad un “nuovo” sanitario all’ oscuro dell’ anamnesi.

Vedremo in seguito come comportarsi di fronte a tali situazioni.

In primo luogo comunque viene considerato “curante” (ovviamente) il medico di famiglia, salvo eventuali rapporti fiduciari personali con altri medici che possano essere al corrente di eventuali patologie.

 
La circolare riporta un modulo “suggerito”, quindi non obbligatorio ma utile per ricordare le patologie che il Codice della Strada considera rischiose per la guida, e che quindi possono essere oggetto di approfondimento da parte del medico o della Commissione addetti allo scopo.

 
Quali sono le patologie da tenere d’ occhio?
Le patologie elencate nella circolare sono:

-         Le patologie dell’ apparato circolatorio (specificare la diagnosi)

-         Il diabete mellito

-         Altre malattie endocrine (specificare la diagnosi)

-         Malattie del sistema neurologico (specificare)

-         Patologie psichiche (specificare)

-         Epilessia

-         Dipendenza da alcol/ sostanze stupefacenti e psicotrope

-         App. Urogenitale (insuff. Renale grave)

-         Sangue ed organi emopoietici: Sindromi emofiliche, linfomi, leucemie in trattamento (specificare)

-         Apparato osteoarticolare (gravi alterazioni anatomiche o funzionali)

-         Organi di senso: gravi patologie visive evolutive)

 
Si ribadisce: la certificazione di questi stati morbosi nella maggior parte dei casi non comporta il ritiro della patente, ma solo una piu’ stretta sorveglianza sanitaria con controlli piu’ frequenti.

 
Il certificato e’ a pagamento?
Si’, si tratta di prestazione a tariffa libero-professionale.

Non e’ ancora chiaro se, pur essendo certificazione medico-legale,  sia soggetta ad IVA o no (per la sua funzione protettiva-sociale) ma e’ opportuno che i medici, nell’ incertezza, applichino l’ IVA.

 
Come stilare il certificato?
Qualora il medico non intenda servirsi del modulo predisposto, e’ lecito stilare un semplice certificato su carta intestata che dica pressappoco cosi’:

 
“Certifico, essendo medico curante del signor XY da (Indicare il periodo approssimativo) , che lo stesso non presenta patologie che possano costituire un rischio per la guida, e non presenta dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope (oppure: presenta le seguenti patologie).”. 
 
E’ importante indicare se si tratta di un vecchio paziente oppure no: qualora si tratti di un nuovo paziente e’ fondamentale che venga indicato, in modo tale da scoraggiare i furbi che cambiano medico appositamente e, nello stesso tempo, proteggere il medico che sia stato tenuto all’ oscuro delle vecchie patologie.

 
Daniele Zamperini







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