Non serve unanimità per la modifica delle tabelle condominiali
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Argomento: Varie utilità per il medico


Come gia’ pubblicato da vari mezzi di informazione, e’ stata modificata dalla Cassazione la prassi consueta che richiedeva l’ unanimita’ dei condomini per la modifica delle tabelle millesimali.
(Daniele Zamperini)

 La Corte di Cassazione (Sez. Unite, sent. N. 18477/2010 ) ha stabilito che non occorre piu' il consenso unanime di tutti i condomini per la modifica delle tabelle millesimali.

La Corte ha chiarito che è sufficiente la maggioranza qualificata indicata nell’ art. 1138 del Codice Civile.
 
La prassi precedente in realta’ era stata sorretta proprio dalla Cassazione, che aveva ritennuto che per l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali fosse necessario il consenso unanime di tutti i condomini; come e’ noto in mancanza di questo l’ unica via era ricorrere al Tribunale, che avrebbe dovuto provvedere su istanza degli interessati.  Le ragioni addotte a sostegno di tale prassi, pero’, secondo le Sezioni Unite, non sono convincenti. Le tabelle millesimali,  spiega la Corte,  in base all'art. 68 att. codice civile, sono allegate al regolamento di condominio (che a sua volta è approvato a maggioranza a norma dell'art. 1138). Considerato che dette Tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari ma si limitano ad accertare il solo valore delle stesse rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, si deve ritenere che per la loro approvazione sia sufficiente la stessa maggioranza prevista per il regolamento del condominio cui sono allegate.





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