Omeopatia 2: ottenere sempre il consenso informato!
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Anche il medico omeopata e' tenuto a rispettare in pieno le norme sul consenso informato. La terapia omeopatica e' una scelta forte ma libera del paziente ma seve essere correttamente ed esaurientemente informato su modalita' e limiti
Tribunale di Pavia - Sez. I, Sent. del 30.12.2011
Daniele Zamperini

I fatti:
Una paziente sofferente di stomatite aftosa, insoddisfatta delle cure tradizionali ricevute, si rivolgeva ad un medico omeopata, effettuate indagin sulla funzionalita’ tiroidea, le prescriveva poi una cura omeopatica che avrebbe apportato i primi benefici entro trenta o quaranta giorni.
In questo periodo la paziente manifestava pienamente in realta’ i sintomi del pemfigo volgare, patologia molto piu’ grave, evolutosi poi nella Sindrome di Cushing.

Il medico si difendeva affermando che la paziente aveva espressamente richiesto di essere curata con l'omeopatia e che non si era piu’ recata da lui fino all’ aggravamento dei disturbi, allorche’ era stato raccomandato un ricovero immediato
 
Il Tribunale di Pavia sottolineava innanzitutto la differenza della medicina omeopatica da quella tradizionale: la prima infatti si basa sul “principio di similitudine del farmaco”, secondo cui “il rimedio appropriato per un determinata malattia sarebbe dato da quella sostanza che in una persona sana induce sintomi simili a quelli osservati nella persona malata”.  La sostanza individuata a questo scopo viene somministrata al malato, a scopo curativo, in quantità estremamente diluita in modo da provocare una malattia artificiale molto simile a quella naturale, sostituendosi ad essa fino a farla scomparire.

Inoltre la diagnosi e terapia omeopatiche devono riguardare l'intero corpo del paziente, non solo i singoli organi, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 1 aprile 2011, n. 7555).

A questo punto la Corte sottolinea che il paziente che scelga la terapia omeopatica effettua una scelta “forte”, soprattutto se deluso dalle precedenti terapie mediche ufficiali.  Rientra nel suo diritto la libera scelta della medicina omeopatica.
Questa scelta deve pero’ effettuarsi in modo pienamente consapevole per cui il paziente deve essere correttamente informato dal medico omeopata sulle modalità di cura e di diagnosi della medicina omeopatica; questa informazione avviene sotto responsabilita’ del medico, e l’ onere della prova di aver correttamente adempiuto al suo dovere e’ a suo carico. 

Inoltre l’ omeopata è tenuto a interrompere la terapia quando questa si dimostri inefficace o dannosa, e ad informare (sotto sua responsabilita’) il paziente delle alternative offerte dalla medicina tradizionale.
Nel caso di specie il medico non soddisfaceva l’ onere della prova, ed in particolare non aveva adeguatamente informato la sua paziente, né l’ aveva avvertita sulla necessità di ricorrere ad accertamenti diagnostici della medicina tradizionale alla comparsa di disturbi anomali, quali quelli poi manifestatisi.
Una diagnosi precose, stabiliva il giudicante, avrebbe impedito sofferenze alla paziente e avrebbe consentito una risposta terapeutica più rapida ed efficace.

Il medico veniva condannato ad un risarcimento di oltre 200.000 Euro.





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