Decreto Balduzzi: luci importanti ma anche ombre scure
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Argomento: Pensieri e opinioni professionali


La bozza del c.d. Decreto Balduzzi ha destato vive preoccupazioni e vibrate proteste in molti ambiti.
E' evidente il generico (positivo) intento di mettere ordine in un settore caotico con un deciso intervento su argomenti che da anni chiedevano una regolazione (si veda, finalmente, il problema ONAOSI), ma non mancano aspetti discutibili e allarmanti per gli operatori del settore. Il taglio autoritario appare come un intervento "a gamba tesa", e desta non poche ostilita'.
Pubblico una prima sommaria lettura del decreto, soprattutto degli aspetti piu’ imteressanti per i medici; il testo e' comunque provvisorio e probabilmente verra’ in parte modificato.  [Appreniamo dai quotidiani che alcune modifiche su temi secondari  sono gia' in corso].
Riporto in fondo un riassunto del provvedimento e un link al testo completo. Scusate eventuali errori o malintesi.
Daniele Zamperini

Un commento a caldo

- Uno degli aspetti piu’ controversi del Decreto per il rordino della Sanita' e’ quello enunciato proprio all’ art. 1 ove si stabilisce che i medici de Territorio (medici di famiglia, pediatri, medici di guardia medica) debbano obbligatoriamente associarsi in forme organizzative semplici (tra di loro) o complesse  (includenti altre figure professionali).
A fronte dei chiari e obbligatori impegni aggiuntivi (assistenza per 24 ore al di’, compresi i festivi) restano invece molto vaghi gli impegni e le indicazioni dei costi e dei compensi relativi a questa autentica rivoluzione professionale, a cui peraltro non si sentono pronti ne' i medici ne' i cittadini. 
Il timore di molti medici e’ quello che si cerchi di obbligare ad un maggior lavoro senza spese aggiuntive per il sistema pubblico, scaricando sui professionisti l’ obiettivo di risparmio.
Ipotizzare un carico di lavoro invariato utilizzando il meccanismo della rotazione dei professionisti e’ pura ipocrisia, sfatabile da qualche semplice calcolo aritmetico. I sindacati medici sono gia’ scesi sul sentiero di guerra, ne vedremo i risultati.


- Le graduatorie per l’ ingresso nella medicina genrale e per la pediatria sono a livello regionale mentre quelle degli specialisti e per i non-medici sono a livello provinciale. I motivi di questa differenza non sono chiari, magari qualcuno potra’ spiegarli…
 
- Viene riorganizzata la Libera Professione Intramuraria per gli Ospadalieri, con una serie di norme e vincoli chiaramente indirizzati ad evitare abusi, truffe, sprechi, favoritismi, con una obbligatoria tracciabilita’ di ogni apetto delle prestazioni. A prima vista sembrano norme valide ma le esperienze passate rendono scettici sulla loro corretta applicazione.
 
- E’ molto interessante l’ articolo 3 sulla Responsabilita’ Professionale Medica che stabilisce: I professionisti che, nello svolgimento della propria attività si attengono a protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, rispondono degli eventuali danni solo nei casi di dolo e colpa grave.
Abbandonata l’ irrealistica ipotesi della depenalizzazione dell’ atto medico, il legislatore preferisce limitarsi a delimitare piu’ precisamente i confini dell’ illecito sanzionabile.
In realta’ non e’ affatto un pricipio nuovo: che il medico che avesse ben operato nel rispetto delle regole fosse punibile solo nei casi di dolo o colpa grave era nozione dottrinaria consolidata, anche se non sempre rispettata in ambito penale (ricordo di un medico condannato perche’ NON aveva derogato dalle linee guida allorche’, secondo il giudice, cio’ si era reso necessario…) ma e’ certamente utile ribadirla in modo netto e diretto.
Ma la norma cosi’ espressa (“rispondono degli eventuali danni”) potra’ essere applicabile anche in ambito civilistico? Questo sarebbe davvero un grosso ed importante cambiamento. Personalmente sono alquanto scettico.
Si porra' il problema della validita' delle linee-guida: molti compilano linee-guida senza averne reale capacita' e autorevolezza; ne abbiamo gia' scritto, ad esempio, qui:

 http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=335

- Le nomine dei Dirigenti dei vari livelli sono riorganizzate secondo criteri di maggiore trasparenza.
 
- Viene posta fine al problema ONAOSI per il periodo 2003-2007, allorche’ venne allargata la platea degli iscritti obbligatoriamente, con contributi deliberati in autonomia dall’ Ente stesso. Benche’ poi ci fosse stata una disobbedianza civile diffusa e una conseguente marcia indietro, l’ Ente rimaneva giuridicamente obbligato a richiedere a tutti i medici i contributi di quegli anni (molti ricorderanno le raccomandate ricevute in tempi abbastanza recenti). Viene ora stabilito che le somme versate all’ epoca restano comunque all’ ONAOSI, ma viene specificato che gli iscritti obbligatori sono i medici dipendenti di strutture pubbliche e viene consentito all’ Ente di non pretendere coattivamente quei contributi non pagati all' epoca della contestazione. Le raccomandate gia' inviate per obbligo giuridico, quindi, non si ripeteranno.
 
Sono poi riportate numerose norme interessanti diversi altri settori (nomine negli Enti sanitari, promozione degli stili di vita, fascicolo sanitario elettronico) di interesse solo per alcune categorie o troppo difficili da sintetizzare, per cui riporto di seguito una breve sintesi dell’ intero provvedimento ed un link al testo completo come riportato da un quotidiano del settore

Aggiornero’ il tutto quando si avra’ il testo definitivo.
 Daniele Zamperini
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Testo riassuntivo


L’ art. 1 del capo 1 prevede che i Medici Convenzionati (Medici di medicina generale, Specialisti ambulatoriali e Pediatri di libera scelta) si uniscano obbligatoriamente in forme organizzative “monoprofessionali” che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi. Sono previste anche forme organizzative multiprofessionali che integrino professionisti delle cure primarie e del sociale che eroghino prestazioni 24h/die.
Non sono normati specificatamente i finanziamenti per i gruppi del primo tipo, mentre per il secondo tipo sono previsti finanziamentio a budget delle Regioni , le quali potranno intervenire su compiti, funzioni e dotazioni.

L’ accesso al ruolo unico di medico di medicina generale e per quello di pediatra di libera scelta avverra’ attraverso una graduatoria regionale unica per titoli, mentre per la specialistica ambulatoriale medica o non-medica le grduatorie saranno provinciali.
I medici dei servizi di emergenza possono essere inquadrati dalle Regioni nel ruolo della dirigenza medica.

L’ art. 2 disciplina l’attività libero professionale intramuraria
Le Aziende devono effettuare una ricognizione degli spazi disponibili e dei volumi di lavoro entro il 30 novembre 2012, mentre entro il 31 dicembre 2014 dovranno rendere disponibili i locali per esercitare la libera professione intramuraria, eventualmente affittandoli o convenzionandosi, nei limiti delle risorse disponibili. La congruità e l’idoneità degli spazi deve ricevere il parere vincolante del collegio di direzione o di una commissione paritetica di sanitari costituita a livello aziendale.
 
Le convenzioni potranno essere effettuate sperimentalmente presso studi professionali collegati in rete sulla base di uno schema tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni, e solo a condizione che il fatturato del singolo professionista sia pari o superiore a 12mila annui.
E’ prevista la comunicazione in tempo reale all’azienda sanitaria dei dati relativi a: impegno orario del medico; pazienti visitati; prescrizioni ed estremi dei pagamenti, con modalita’ tecniche stabilite entro il 30 novembre 2012 con decreto del Ministro della Salute.
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Prevista la possibilità di continuare in via temporanea lo svolgimento dell’Alpi in studi professionali già autorizzati fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete, e comunque non oltre il 30 aprile 2013.  
La Lpi non potrà essere svolta presso studi professionali nei quali operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga e a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni.

Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie (art. 3)
I professionisti che, nello svolgimento della propria attività si attengono a protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, rispondono degli eventuali danni solo nei casi di dolo e colpa grave.
Verranno facilitate le coperture assicurative disciplinando con criteri uniformi le procedure e i requisiti minimi dei contratti, nonche’ le modalita’ di disdetta e di variazione dei premi, sentite le Organizzazioni sindacali, gli Ordini  e l’ ANIA, con istituzione di un Fondo finalizzato alla copertura di particolari categorie a rischio.

Nomina dei direttori generali (art. 4)
Massima trasparenza, con adeguata pubblicità dei bandi, delle nomine, dei curricula e della valutazione degli aspiranti. La selezione dei candidati è effettuata da esperti indipendenti dalla Regione.

Nomina dei responsabili di struttura complessa (art. 4)
La direzione di struttura complessa avviene con selezione mediante una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità; i candidati sono individuati tramite sorteggio da elenchi predisposti dalla regione tra il personale del Ssn e esterno all’azienda interessata. Il direttore generale individua il candidato sulla base di una terna predisposta dalla commissione, motivandone la scelta. Deve essere garantita piena pubblicità a tutte le procedure sul sito internet dell’azienda, pena l’annullabilità della procedura.

Nomina dei responsabili di strutture semplici (art. 4)
L’incarico di responsabile di struttura semplice è attribuito dal direttore generale a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni, su proposta del direttore della struttura complessa o del direttore di dipartimento con durata dell’ incarico compresa tra tre e cinque anni, rinnovabili.

Il Collegio di direzione (art. 4)
Deve essere istituito dalle Regioni quale organo dell’Azienda, individuandone la composizione per garantire la partecipazione di tutte le figure professionali. Il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende.
 
Livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da dipendenza da gioco d´azzardo patologico (art. 5)
I Lea dovranno essere aggiornati entro il 31 dicembre 2012, con priorità alla riformulazione degli elenco delle malattie croniche e delle malattie rare. Prevista inoltre l’introduzione di prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico.

Programma nazionale per la non autosufficienza (art. 6)
Devono essere assicurati i livelli essenziali costituzionalmente garantiti, su valutazione delle ASL integrate con medici specialisti e da un assistente sociale del Comune di residenza.


Gli art. 7 ed 8 attengono la riorganizzazione delle aziende ospedaliere universitarie e dei policlinici universitari (art. 7) nonche’ dell’ edilizia sanitaria e prevenzione incendi (art. 8)
 
Il fascicolo sanitario elettronico (art. 9)
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore il Ministero della Salute dovrà emanare un decreto contenente i contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico  con tutte le informazioni su modalita’ di accesso, protezione dei dati, criteri di interconnettivita’.

Indennità integrativa (art. 10)
Viene rivalutato l’importo dell’indennità integrativa speciale per chiunque abbia riportato lesioni o infermita’ a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana.

PROMOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA
Fumo (art. 11)
Multe da 250 a 1.000 euro per vendita di tabacco ai minori, che sale se recidivi da 500 a 2.000 euro e la sospensione per tre mesi, della licenza.

Bibite e superalcolici (art. 11)
Previsto un contributo triennale a carico dei produttori bevande analcoliche con zuccheri aggiunti, nonche’ per i superalcolici.

Gioco d’azzardo (art. 11)
Divieto di installazione di apparecchi idonei al gioco d’azzardo vicino alle scuole o altre strutture frequentate da giovani.

Norme in materia di sicurezza alimentare (art. 12)
Misure più stringenti per i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (lattanti, bambini, diabetici ecc
 
 FARMACI E SERVIZIO FARMACEUTICO
Tutela brevettuale dei farmaci (art. 14)
Nel mese di dicembre di ogni annoverranno pubblicati sulla GU le date di scadenza, relative all’anno successivo, dei diritti derivanti dal brevetto dei medicinali in commercio.

Farmaci innovativi (art. 15)
Indipendentemente dall’inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o regionali, le Regioni devono assicurare l’immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali ad “innovatività terapeutica di particolare rilevanza” a carico del Servizio sanitario nazionale ed erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali.
Le Regioni devono poi aggiornare semestralmente i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale per la razionalizzazione dell’impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche.
 
In caso di modifiche dei fogli illustrativi di un farmaco, le confezioni gia’ messe in vendita possono essere vendute in farmacia previa consegna al cliente, a cura del farmacista, del foglio sostitutivo conforme a quello autorizzato.

Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale (art. 17)
Entro il 31 dicembre 2012 l’Aifa provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, escludendo dalla rimborsabilità i medicinali considerati superati, quelli con efficacia non sufficientemente dimostrata e quelli con un prezzo non giustificato in rapporto al beneficio terapeutico previsto.
L’ AIFA poi provvede ad allineare i prezzi di farmaci non più coperti da brevetto, appartenenti alla medesima classe terapeutica, giudicati di analoga efficacia, anche se a base di diverso principio attivo, salvo esclusione dal prontuario delle sostanze di cui non e’ stato accettato l’ allineamento.
Ogni tre anni, l’Aifa esclude dalla rimborsabilità i medicinali generici il cui prezzo sia superiore alla media dei prezzi che gli stessi medicinali hanno in quattro Paesi europei individuati dall’Aifa.

Le farmacie ospedaliere, previa autorizzazione dell’Aifa, possono allestire dosaggi “personalizzati” da utilizzare all’interno egli ospedali o da consegnare al paziente per l’impiego a domicilio.

Sperimentazioni cliniche (art. 20)
L’ AIFA assorbe le competenze dell’Istituto superiore di Sanità, per cui ciascuna Regione nominera’ un o o piu’ Comitati Etici (max 1 per ogni milione di abitanti) per il giudizio di merito sulle sperimentazioni cliniche.

Farmaci omeopatici (art. 21)
Modificate le modalita’ di registrazione (semplificata) dei farmaci omeopatici e dei farmaci antroposofici preparati secondo il metodo omeopatico.

Onaosi (art. 23)
Il decreto prevede che i contributi versati alla Fondazione dal 1 gennaio 2003 al 21 giugno 2007 sono trattenuti dalla stessa a titolo di acconto dei contributi da versare.  Inoltre l’ Onaosi viene autorizzato a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro.  Per quanto riguarda invece il contributo obbligatorio per i sanitari dipendenti pubblici, è determinato in 12 euro al mese per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per il 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006 e in 11 euro per il 2007.

Dirigenza sanitaria del ministero della Salute (art. 24)
I dirigenti del ministero della Salute con professionalità sanitaria sono collocati in un unico ruolo e in un unico livello.
L’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante (art. 25)
Le funzioni relative all’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile, comprese le funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del ministero della Salute, sono conferite, con l’ eccezione di alcune funzioni specificatamente enumerate, alle regioni.

Pubblicità dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle aziende sanitarie (art. 27)
Le aziende sanitarie devono pubblicare sul sito internet i prezzi unitari per gli acquisti di beni e servizi.
 

Scarica il testo della bozza del decreto. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8191578.pdf






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