Ritirata anche la patente automobilistica al ciclomotorista ubriaco
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Al guidatore del ciclomotore trovato in stato di ebbrezza va ritirata la patente automobilistica, anche se essa non e' richiesta tra i requisiti per la guiida del ciclomotore.
Non si applica nel caso (come quello in oggetto) di veicolo per cui e' necessaria una “abilitazione”, il principio che esenta dalle sanzioni accessorie il guidatore di un mezzo che non richiede patente (come invece si verifica, ad esempio al guidatore di una bicicletta).
(Cassazione, n. 32439/2012).
Daniele Zamperini

 I fatti:
il conducente di un ciclomotore era stato sorpreso in condizioni di ebbrezza alcoolica in occasione di un controllo stradale.
Il Tribunale aveva stabilito il ritiro della patente non accettando la tesi difensiva dell’ imputato, sostenente che il reato era stato commesso trovandosi alla guida di una veicolo che non richiedeva la patente.
La Cassazione, investita del problema, confermava la sentenza di merito in base ad un principio gia’ stabilito dalle Sezioni Unite secondo il quale, essendo necessario per la guida del ciclomotore un certificato di idoneita’, ed essendo questo sostituito ed “assorbito” dalla patente automobilitica, questa ultima soggiace alle regoke di legge.

"Nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida – dice la Corte - , tale titolo abilitativo ha un'idoneità assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l'ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto anche alla guida del ciclomotore."

Oltretutto, sottolineava la Corte, "i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale" per cui il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori viene ad essere sostanzialmente un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile alla patente di guida.





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