Entrare a forza nei locali di Guardia Medica e' violazione di domicilio
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Argomento: Normative di interesse sanitario


I locali della Guardia Medica sono da considerarsi "privato domicilio", per cui introdursi in essi o soffermarsi senza necessita’ di assistenza configura violazione di domicilio ( Cassaz. 33518/2012)
Daniele Zamperini

Una dottoressa, che prestava servizio di guardia medica in orario notturno, veniva sessualmente aggredita da un individuo introdottosi con la forza.

Condannato per violenza carnale e violazione di domicilio, l’ aggressore presentava ricorso in Cassazione, che pero’ lo respingeva in toto.

A propsito del secondo aspetto, quello della violazione di domicilio, la Corte enunciava interessanti principi, confermando la sussistenza del reato nel caso di abusiva introduzione o permanenza nei locali dello studio di un libero professionista che esercita compiti "che si inseriscono in un'attività procedimentale di rilevanza pubblica." 
Secondo la Cassazione l'ambiente della guardia medica costituisce un'area riservata che può assimilarsi a quella di un temporaneo privato domicilio del medico chiamato a permanere lì durante la notte per potersi attivare, ove necessario, per apprestare l'assistenza medica dovuta.
Nel caso in specie  la guardia medica risultava aperta al pubblico nell'orario ordinario del servizio di assistenza, ma invece con ingresso limitato nell'orario notturno ai soli casi con necessità di assistenza.
Veniva percio’ confermata la doppia condanna.

Commento:
Numerose sono le segnalazioni dei medici addetti a tali servizi a proposito dell’ introduzione spesso aggressiva o addirittura violenta di persone con pretese improprie, motivazioni pretestuose o comunque non connesse con i compiti specifici propri del servizio.  La sentenza in oggetto puo’ costituire quindi un utile precedente idoneo a scoraggiare, in parecchi casi, questi comportamenti scorretti e potenzialmente rischiosi.
Nei locali di guardia medica hanno diritto di accesso solo i pazienti che necessitano di assistenza, nei limiti e con le modalita’ stabilite dagli Accordi e dai Regolamenti, per le sole prestazioni dovute, e solo per il tempo ad esse connesso.
Daniele Zamperini





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