L' autovelox-trappola costituisce una truffa
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Argomento: Varie utilità per il medico


In una recentissima sentenza (maggio 2013) la Cassazione ha sancito il principio che puo’ essere perseguita per truffa la societa’ concessionaria che posiziona gli autovelox in modo da occultarli agli automobiliti ( Cass. II pen n. 22158/2013).
Daniele Zamperini

Da tempo si discute del fatto (alimentato da diversi episodi di cronaca) che le societa’ appaltatrici del servizio di autovelox, legate da contratti di compartecipazione agli utili e ingolosite dai possibili guadagni derivabili (complici talvolta i Comuni, anch’ essi interessati ad accrescere gli introiti)  posizionino gli apparecchi in modo poco ortodosso, tale da risultare poco visibili o comunque da costituire vere e proprie “trappole” per gli automobilisti.

Le norme e le ripetute circolari chiariscono da tempo che il posizionamento degli autovelox non deve essere finalizzato a “far cassa” bensi’ a scoraggiare con la loro presenza gli automobilisti troppo veloci.
Le apparecchiature sono ormai, in genere, correttamente omologate, ma questo nuovo punto di vista apre ulteriori possibilita’ di contenzioso.

Nel caso in oggetto le apparecchiature poste in situazione anomala sono state addirittura sequestrate perche’ sussiste, a parere della Suprema Corte, un "rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede" per il quale, si ribadisce, nonostante l'apparecchio sia "un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi)" lo stesso bene e’ stato adibito ad un uso illecito.





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