Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Indicare o non indicare la diagnosi nei certificati per i Pubblici Dipendenti?
Pubblicato da dzamperini in data 03/04/2009 00:00
Normative di interesse sanitario Il recente provvedimento del Garante Privacy del 30/10/2008 ha destato non poche perplessita', sia per le difficolta' che possono sorgere in occasione di accertamento dello stato morboso mediante visita di controllo, sia per la diversa indicazione fornita da alcune leggi precedenti.
Si sono verificati quindi comportamenti difformi presso diverse Amministrazioni. Pubblichiamo il parere in merito dello Studio Legale Cermignani.

- Commento al “Provvedimento Garante Privacy del 30.10.2008” -
 
 Con il provvedimento in esame, l’Autorità Garante per la Privacy ha risolto la controversia, insorta tra il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (S.A.P.Pe.) ed il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, relativa alla necessaria indicazione, nel certificato medico prodotto dal pubblico dipendente che richieda un congedo per motivi di salute, oltre che della prognosi, anche della diagnosi.

 Il Garante ha accolto le prospettazioni del S.A.P.Pe. e, conseguentemente, ha vietato all’Amministrazione “di trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute concernenti l’indicazione della diagnosi nei certificati di malattia del personale del Corpo di polizia penitenziaria”.

Tale decisione rispetta la normativa vigente: peraltro, sono state avanzate critiche in ordine alla mancata osservanza di altre norme che, al contrario, espressamente prevedono l’obbligo di indicare, nel certificato medico prodotto dal pubblico dipendente, anche la relativa diagnosi.
Trattasi, in particolare, dell'art. 1 legge n. 395/1990,  dell'art. 68 D.P.R. n. 3/1957 (T.U. impiegati civili dello Stato) e dell'art. 30 D.P.R. n. 686/1957 (norme di esecuzione al suddetto T.U.).
Tali norme, rispettivamente:
 - qualificano gli agenti di polizia penitenziaria come “Corpo civile” al quale sono applicabili “le norme relative agli impiegati civili dello Stato”;

 - prevedono che “l’aspettativa per infermità è disposta quando sia accertata (…) l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio”;

 - impongono che “la domanda di collocamento in aspettativa per infermità (…) deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l’infermità e la presumibile durata di questa”.

 Dunque, a mente di tali disposizioni, è imposta, al pubblico dipendente, la produzione di un certificato medico che indichi tanto la diagnosi (“l’infermità”), quanto la prognosi (“la presumibile durata”).

 Tuttavia, va sottolineato che le richiamate norme riguardano “in generale” la materia del lavoro alle dipendenze dello Stato, e, comunque, risalgono agli anni 1957 e 1990.

 Pertanto, considerato che la legge n. 196/2003 (cd. “Codice della privacy”) concerne “in particolare” la materia della tutela della riservatezza e che tale norma è comunque entrata in vigore nell’anno 2003, deve necessariamente dedursi l’intervenuta tacita abrogazione delle incompatibili norme del T.U. impiegati civili, in quanto “generali” ed “anteriori” rispetto alle statuizioni contenute nel Codice della Privacy: e ciò, in ossequio ai principi “lex specialis derogat generali” e “lex posterior derogat priori”, che disciplinano il fenomeno delle “antinomie normative”.

 In conclusione, dunque, la decisione del Garante è conforme alla normativa in essere.

Avv. Carlo Cermignani - Roma - avvcarlocermignani@virgilio.it 
 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 5
Voti: 1


Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Pensieri e opinioni professionali

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.43 Secondi