Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Fidarsi troppo ciecamente dei figli puo’ configurare un reato
Pubblicato da dzamperini in data 06/01/2013 00:00
Normative di interesse sanitario Se il figlio riferisce di aver subito un torto i genitori devono verificare prima di prendere iniziative, altrimenti possono commettere un illecito. Denunciare al Provveditore un insegnante per maltrattamenti non veri puo’ costituire diffamazione. (Cass. N. 5935/2012).
Daniele Zamperini



 I fatti:
una coppia di genitori di un alunno di scuola elementare inviavano due lettere (al Dirigente scolastico ed al Provveditore) denunciando il fatto che la maestra di loro figlio aveva ripetutamente percosso ed umiliato il bambino (cosa poi rivelatasi non vera).
La lettera era poi stata riportata anche sulle pagine di un quotidiano locale.
L’ insegnante aveva sporto denuncia per diffamazione all’ Autorita’ Giudiziaria chiedendo un risarcimento per il danno subito.
I giudici di merito avevano dato ragione all’ insegnante, evidenziando nei confronti dei genitori una volonta’ di ritorsione  nei confronti dell'insegnante che aveva impartito una nota al bambino per non aver effettato i compiti a casa di fine settimana, ed il caso era finito in Cassazione.
La Casazione convalidava la condanna inflitta dai giudici di merito ai genitori e, pur essendo il reato caduto in prescrizione, confermava il diritto dell’ insegnante al risarcimento del danno.

 
I genitori, afferma la Corte, dovevano effettuare una "verifica informale e preventiva della veridicita' dei fatti riferiti dal minore", e non fidarsi ciecamente del suo racconto. Anche se “l'adempimento degli obblighi genitoriali di protezione del figlio poteva giustificare l'adozione di iniziative atte a sollecitare un chiarimento circa l'accaduto, al contempo non puo' omettersi di rimarcare che la formalizzazione di una denuncia scritta indirizzata non soltanto al dirigente scolastico ma anche al provveditore agli studi, avrebbe dovuto essere quanto meno preceduta da una verifica informale della veridicita' dei fatti riferiti dal minore".

 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.47 Secondi