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Scienza e Professione - (Daniele Zamperini Medico) FAQ (Frequently Asked Questions)
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Risposta | · ... Cosa faccio se la mia segretaria si offre di compilare ricette al mio posto per alleggerirmi il lavoro quando io sono oberato dalle visite? Acconsento, ma solo per alcune mansioni. La segretaria puo’ compilare la ricetta per quello che e’ la parte “formale” e cioe’ le generalita’ del paziente e il farmaco di cui chiede la ripetizione di prescrizione, la data della prescrizione stessa; la segretaria deve pero’ poi sottoporre la ricetta al medico perche’ ne verifichi la congruita’ e la correttezza e apponga la sua firma. Non e’ consentito lasciare i ricettari firmati alla segretaria perche’ le prescrizioni in questo modo non vengono verificate dal medico e si puo’ commettere un vero e proprio reato. La competenza a ricettare e’ esclusiva del medico. [ Torna Su ]
| · ... se il paziente mi chiede una ricetta o una prescrizione senza data per evitare che questa venga a scadere? Non acconsento perche’ la data e’ “elemento essenziale” di una ricetta in quanto attesta il momento in cui il paziente ha avuto la necessita’ di quella prestazione. La mancanza di data non e’ nemmeno compresa tra gli errori “regolarizzabili”, secondo diverse norme (Gazzetta Ufficiale N.274 Del 23 Novembre 1998- Ministero Della Sanita' Circolare 12 Novembre 1998, N. 100/359.13/10632) (1). E’ da tener poi presente che una ricetta senza data puo’ essere usata in modo fraudolento: utilizzando ad esempio la prescrizione in data successiva al decesso del paziente per ritirare dei farmaci utili a qualche altro componente della famiglia con conseguenze gravissime per il medico (che verra' accusato di "aver scritto ricette ai morti"); oppure la prescrizione puo’ essere postdatata dal paziente per simulare la presenza di un’affezione in epoca diversa da quella reale, per ottenere rimborsi da una assicurazione o giustificare un' assenza dal lavoro. In ogni caso la mancanza di data, se fraudolenta, puo’ configurare addirittura il reato di falso ideologico (falso per omissione).
(1)"... non si potranno considerare regolarizzabili le ricette non ripetibili di cui all'art.5, comma 1, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n.539, per l'esplicita previsione, concernente l'obbligo di apposizione di data e firma da parte del medico, contenuta nel comma 5 dello stesso articolo.". [ Torna Su ]
| · ... se un paziente mi chiede la prescrizione di un farmaco per una patologia che non e’ compresa nella scheda tecnica del farmaco? Rifiuto la prescrizione. La prescrizione “fuori scheda tecnica” (o "off-label") e’ infatti vietata dalle leggi vigenti e comporta delle pesanti responsabilita’ per il medico. Tali responsabilita’ non si verificano soltanto nel caso che tale prescrizione comporti effetti collaterali negativi, ma anche in assenza di tali effetti collaterali, o addirittura nel caso di effetto benefico verso il paziente. La prescrizione fuori-scheda mediante SSN e’ sempre sanzionabile, ed e’ stata addirittura anzi piu’ volte sanzionata a livello amministrativo in diverse sentenze. I farmaci che siano prescritti fuori scheda tecnica devono seguire una procedura particolare, con raccolta del consenso informato del paziente e, soprattutto, non possono prescritti a carico del SSN. Paradossalmente il medico puo’ esserne chiamato a risponderne anche se questo farmaco e’ stato utile per il paziente. [ Torna Su ]
| · ... se un paziente mi presenta una prescrizione o una ricetta ormai scaduta chiedendomi di rinnovargliela correggendo la data? Questa procedura, attuata dal medico, costituirebbe un rinnovo di prescrizione effettuato in data odierna (correttamente indicata) seppure utilizzando un modulo precedente. Non si tratterebbe quindi di un falso, e puo' essere effettuata. [ Torna Su ]
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