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Evento infausto per omissione diagnostica: verifica concreta e non statistica
Pubblicato da dzamperini in data 27/11/2007 19:24
Normative di interesse sanitario La Cassazione si pronuncia ancora sui criteri che devono essere seguiti per l’ accertamento della responsabilita’ medica in seguito ad omessa diagnosi: non basta una valutazione statistica ma occorre raggiungere una “certezza processuale” della quale la statistica e’ solo uno degli elementi formativi.

I fatti:
un sanitario, assolto in primo grado, era stato condannato in appello per aver omesso una tempestiva diagnosi di setticemia in un paziente che era deceduto in seguito. La setticemia, era poi risultata essere causata da stafilococco aureo.
Il medico era quindi ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte (Sent. n. 36162/2007) ha accolto il suo ricorso censurando le motivazioni che, in appello, avevano portato alla condanna in quanto non erano stati rispettati i principi giurisprudenziali stabiliti dalle Sezioni Unite gia’ nel 2002, che stabilivano che nel reato colposo omissivo il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica.
Cio’ significa che tale rapporto di  causalita’ e’ ravvisabile solo se venga accertato con alto grado di credibilita’ razionale che l’ evento dannoso, ipotizzandosi come avvenuta l'azione omessa, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. E’ stato quindi escluso che, ai fini dell'individuazione del nesso causale, si possa far riferimento esclusivamente o prevalentemente a dati statistici  o a criteri a struttura probabilistica.

Il criterio stabilito dalla Corte richiede pero’ non la “certezza oggettiva” ma la “certezza processuale” che il giudice raggiunge tenendo conto delle leggi scientifiche e di quelle statistiche, adattandole al caso concreto fino a raggiungere un a certezza processuale con alto grado di credibilita’ razionale o di probabilita’ logica.

La Corte d’ Appello, invece, aveva sostituito al concetto di 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica', quello della semplice 'possibilità', che non puo’ avere alcun rilievo in termini di efficienza causale.

Per questi motivi la sentenza di condanna veniva annullata.
DZ

 
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