La CTU in materia sanitaria deve essere effettuata collegialmente, per cui eventuali ATP (Accertamenti Tecnici Preventivi) effettuati da un singolo consulente devono essere integrati. Essendo tale norma inderogabile, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria l'inosservanza del requisito di necessaria collegialita’ della consulenza tecnica nei termini di cui all'art. 15 legge n. 24 dell'8 marzo 2017 puo’ essere rilevata d’ufficio anche senza rilevi dalle parti, ed e’ causa di nullità della sentenza. (Cass. III Civ. n. 15594/2025).
Questo pero’ non vale nel caso di processi amministrativi (V. in fondo la C. dei Conti).