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Fuga dopo incidente, omissione di assistenza: il ritorno non sana il reato
Pubblicato da dzamperini in data 05/10/2014 00:00
Normative di interesse sanitario Fuga dall’ incidente e omissione di assistenza: due figure diverse di reato stradale che posso riguardare tutti i cittadini ma che rivestono particolare importanza, talvolta, per i sanitari. E non interessa che si ritorni sul luogo dopo l' allontanamento ( Cass. Sez IV n. 17220/12).
Daniele Zamperini

Il nuovo Codice della Strada ( art. 189, comma sesto) prevede il reato di “fuga” dopo un incidente.
Si tratta di reato di pericolo per cui e’ sufficiente che, con dolo, ci si allontani dal luogo del sinistro comunque collegabile all’ interessato. Il fatto che poi si torni sul posto non annulla l’ illecito( Cass. Sez IV n. 17220/12). In caso di lesioni personali scatta l’ omissione di assistenza (valida per tutti i cittadini, diversa dagli obblighi assistenziali ulteriori attinenti il medico). 

Per la configurazione del reato di fuga e’ sufficiente  che ci si allontani dal luogo dell’ incidente che sia riconducibile al proprio comportamento, concretamente idoneo a produrre danni alle persone, ma senza che senza che questi debbano essersi effettivamente verificati.
E’ un obbligo personale, per cui non e’ delegabile ad altri ne’ e’ sufficiente lasciare le proprie generalita’ e i propri recapiti ad altri rimasti sul posto. Impone al soggetto interessato di stare sul luogo del sinistro per il tempo necessario non solo per prestare soccorso alla vittima ( o per verificare che non ce ne sia bisogno), ma anche per mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria per gli eventuali rilevamenti e per l’identificazione.


Diverso e’ il caso del reato di omissione di assistenza (comma 7 del medesimo articolo) che si verifica allorche’ si verifichi un effettivo bisogno di aiuto dell' investito. Interessa sia i conducenti che i trasportati delle vetture coinvolte. Tale reato e’ stato valutato insussistente allorche’ (e questo aspetto puo’ riguardare i medici) vi sia assenza di lesione o morte, o allorche’ altri abbiano provveduto per cui non risulti necessario o utile l'ulteriore intervento dell' interessato.
L’ intervento di altri pero’ puo’ non essere sufficiente per esimere dall’ obbligo di assistenza, qualora l’ intervento possa apparire utile.
Questo aspetto e’ pure rilevante per i medici e per altri operatori sanitari, per il motivo che la loro assistenza appare piu’ qualificata e quindi piu’ utile rispetto a quella di un comune cittadino.

Precedente giurisprudenza ha infatti stabilito che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l'investitore dal dovere dell'assistenza nei confronti dell'investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l'investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l'aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata (ad esempio qualora il ferito sia preso in carico da altri sanitari o dall’ ambulanza).
L’ obbligo di assistenza non si limita , quindi, alle necessità di cura delle ferite, ma investe un ambito piu’ ampio.

Commento personale:
Quindi, due fattispecie diverse:
-          Chi si allontana (consapevolmente) dal luogo dell’ incidente e’ colpevole di “fuga”, anche se poi dovesse tornare sul posto.
-          Chi evita di fornire assistenza ad un soggetto con lesioni e’ colpevole di omissione di assistenza (che sia medico o cittadino, guidatore o trasportato) a meno che il soggetto leso non sia stato preso in cura da persone qualificate.
I medici devono essere particolarmente attenti, perche’ un’ omissione di assistenza da parte loro e’ vista con particolare severita’, sia in ambito penale che deontologico.

Daniele Zamperini
 
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