Si tratta di una regola vecchia (risale al 2006, ma deriva da regole addirittura precedenti) ma e' stata spesso dimenticata o trascurata. E siccome non c'e' nulla di peggio, in Italia, che dimenticare un adempimento burocratico, e' bene aggiornare i propri siti ( Risoluzione n. 60/E del 16/05/2006 - Agenzia delle Entrate). Daniele Zamperini
Qualunque professionista che sia titolare di partita IVA (e quindi la maggior parte dei medici che svolgano attivita' libero-professionale) deve indicarla sulla home-page del suo sito web, anche se il sito viene utilizzato a soli scopi autopromozionali e pubblicitari senza il compimento di attivita' commerciali vere e proprie, pena la sanzione da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000. L' obbligo e' stato stabilito dall' art. 35 del DPR 633/1972 e delle successive modifiche, entrate poi in vigore dal 13 dicembre 2014.
La norma era stata gia' dettagliata dalla risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 60/E del 16 maggio 2006: “l’obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita IVA, come chiaramente disposto dall’art. 35, comma 1”.
Come gia' detto, la sanzione, in caso di omissione, varia da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Fanno eccezione all' obbligo ( a certe condizioni) unicamente societa' italiane aventi sede all' estero e che non effettuino pubblicita' promozionale in Italia.
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